In allegato, disponibile per i nostri clienti, lo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di adozione del modello unico, per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti soggetti a regime di attività libera, comprensivo della relazione illustrativa.
Pervenuto per le vie informali, lo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di adozione del modello unico, per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti soggetti a regime di attività libera, comprensivo della relazione illustrativa.
Di seguito una breve sintesi dello schema di decreto:
L’articolo 1 adotta il modello unico per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti soggetti a regime di attività libera di cui all’articolo 7 comma 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, di cui all’Allegato 1 denominato “Modello Unico Parte III”. Inoltre, prevede che il Modello Unico Parte III integra il Modello Unico di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 2022 n. 297, già costituito dalla Parte I e Parte II, ed è reso disponibile sulla piattaforma SUER, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si prevede altresì che a far data dalla pubblicazione del modello unico parte III il soggetto proponente, o installatore delegato è tenuto a trasmettere alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto di cui risulta responsabile. Da ultimo si prevede una disposizione transitoria per gli impianti entrati in esercizio prima dell’approvazione del modello unico, per la trasmissione delle informazioni entro sei mesi, nonché la possibilità di aggiornamento del modello con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Conferenza unificata.
L’articolo 2 chiarisce che il modello unico parte I e II del Decreto Ministeriale 2 agosto 2022 n. 297, continua ad applicarsi, per le finalità ivi stabilite, agli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW. Inoltre, i successivi commi apportano le opportune delle modifiche al Modello Unico Parte I e Parte II, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, operato dall’allegato D, lettera h) del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, ivi richiamato, sostituendolo con l’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, che disciplina oggi il regime di attività libera.
Da ultimo, l’articolo 3 prevede l’entrata in vigore dello stesso il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it. Infine, il Decreto è composto da un Allegato.
Da ultimo, si segnala che nella seduta di martedì 7 luglio 2026, in sede di Conferenza Unificata, sarà acquisita l’intesa ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
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