Nel corso della settimana corrente, è previsto il seguito dell’esame del DL 107/2026 – Infrastrutture e PNRR (A.C. 2987).
Al riguardo, si rammenta che il termine per la presentazione delle proposte emendative in Commissione Bilancio, cui il DL è assegnato in sede referente, al momento è fissato alle ore 18 di giovedì 9 luglio 2026.
Relativamente al contenuto, si segnala che il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in tre Capi. Tra questi, il Capo I, composto degli articoli da 1 a 7, reca disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali.
Nello specifico, l’articolo 6 reca misure straordinarie di tutela del reddito e dell’occupazione finalizzate a fronteggiare gli effetti delle eccezionali condizioni climatiche che possono determinare la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. Si compone di 3 commi:
- il comma 1 prevede che:
- per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 a causa di eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche, non trovino applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di limiti di durata dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche nei confronti delle imprese individuate dal precedente articolo 10, comma 1, lettere m), n)e o), ovvero imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.
- Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
- il comma 2 prevede che:
- per il medesimo periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, il trattamento sostitutivo della retribuzione, previsto dall’articolo 8 della legge n. 457 del 1972 nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato anche nell’ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e indipendentemente dal possesso del requisito minimo delle giornate lavorative richiesto dalla disciplina vigente.
- Viene, inoltre, previsto che le integrazioni salariali riconosciute ai sensi della norma non siano computate ai fini del raggiungimento della durata massima annuale di novanta giornate e siano equiparate al lavoro effettivo sia ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola sia ai fini del conseguimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dalla normativa di settore.
- il comma 3 reca la copertura finanziaria delle misure previste dai commi precedenti, che sono riconosciute rispettivamente entro un limite di spesa di 4,9 milioni di euro e di 10,3 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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