È stato assegnato, in sede redigente, alla Commissione Finanze (6°) del Senato il DDL Disposizioni in materia di incentivi fiscali per i titolari di redditi da pensione di fonte estera e per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale nei piccoli comuni del Mezzogiorno (A.S. 1830).

L’esame sarà avviato nel corso della settimana corrente (Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026).

 

Il DDL è stato presentato l’11 marzo 2026 ed è a prima a prima firma della Sen. Minasi (LEGA).

Obiettivo primario del provvedimento è modificare la normativa vigente, al fine di fronteggiare il fenomeno dello spopolamento e agevolare il trasferimento della residenza nei piccoli comuni italiani, in particolare nelle aree interne. Al fine di favorire la rigenerazione urbana e sociale, l’intervento normativo ripensa strumenti di attrazione della residenza, attraverso specifiche misure di carattere fiscale.

 

Nello specifico, il DDL si compone di 2 articoli.

 

Art. 1. Modifica all’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: L’articolo interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, al quale introduce una modifica in relazione all’articolo 24-ter relativo all’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. In sintesi, la modifica consente a soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia in uno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di optare per l’assoggettamento dei redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria, con aliquota pari al 5% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione, secondo quanto previsto dalla disciplina già vigente in materia.

 

Art. 2. Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209: L’articolo interviene sul D.Lgs. Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, al quale introduce una modifica in relazione all’articolo 5 relativo al nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. In sintesi, la modifica comporta una diminuzione del 10% delle percentuali di imponibilità per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e il cui reddito familiare annuo, calcolato ai fini dell’ISEE, non superi i 20.000 euro.

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