Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Nota di sintesi della bozza di regolamento
Di seguito una nota di sintesi della bozza pervenuta del regolamento in oggetto, co-firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del Made in Italy. Il provvedimento, che regolamenta gli obblighi assicurativi in ambito di catastrofi naturali, dovrebbe ora essere inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere, per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Articolo 1 (Definizioni) – Fornisce la definizione di “assicurato”, ossia l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, ad esclusione delle imprese agricole. Definisce poi i seguenti concetti: immobilizzazioni, terreni, fabbricato, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, imprese di assicurazione, oggetto della copertura assicurativa, premio assicurativo, franchigia, scoperto, massimale o limite di indennizzo, indennizzo, valore di ricostruzione, costo di rimpiazzo, costo di ripristino, grandi imprese, somma assicurata, copertura assicurativa “a primo rischio assoluto”. Inoltre, sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
- Articolo 2 (Oggetto) – Oggetto del provvedimento sono le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS;
- Articolo 3 (Eventi calamitosi e catastrofali) – L’articolo 3 disciplina le fattispecie di evento oggetto del provvedimento, andando a definire nello specifico i seguenti concetti: alluvione, inondazione ed esondazione – sisma – frana. A tal proposito si segnala che per l’operatività delle polizze per danni da “frana” non sarà più indispensabile il provvedimento delle Autorità;
- Articolo 4 (Determinazione ed adeguamento periodico dei premi) – La disposizione prevede che il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia. Si segnala inoltre che viene introdotto il principio per cui, nella determinazione del premio, la proattività dell’impresa in materia di prevenzione rappresenterà un elemento da tenere in considerazione;
- Articolo 5 (Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici) – L’articolo prevede che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell’ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio definiscono la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio;
- Articolo 6 (Entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato) – La disposizione prevede che per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile;
- Articolo 7 (Massimali o limiti di indennizzo) – L’articolo disciplina i principi da rispettare nell’applicazione di massimali o limiti di indennizzo. Si segnala che, per determinare la fascia di appartenenza, dovranno essere presi in considerazione scoperti e franchigie (somma assicurata=massimo esborso);
- Articolo 8 (Trasparenza dell’offerta assicurativa) – Si prevede che le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i documenti di cui all’articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall’IVASS;
Articolo 9 (Disposizioni relative all’operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.) – La disposizione prevede il trasferimento a SACE S.p.A. dei rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero dei rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023.