Newsletter FINCO 02/2025

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Si segnala il seguente articolo:

LETTERA APERTA ALL’ON. ERICA MAZZETTI SUL TEMA DELLA QUALIFICAZIONE DEI LAVORI IN SUBAPPALTO

Gentile Onorevole, abbiamo sempre apprezzato la Sua competenza nel settore delle costruzioni e la Sua volontà di ricercare approcci quanto più possibile condivisi all’interno della relativa Filiera. Ci sono posizioni che si possono ricondurre ad un certo, auspicabile, grado di unitarietà (vedi un esempio per tutti, la vicenda della revisione prezzi), altre che, mi spingo a dire, si debbono ricondurre a sintesi, superando legittime diversità. Ma ve ne sono altre, magari poche, che non sono purtroppo mediabili. Ed in quel caso è il Decisore che deve prendere in mano la vicenda. Ed il Decisore, per quanto riguarda ciò che segue, lo ha fatto in modo corretto! Diamo, a questo proposito, atto al Ministro delle Infrastrutture ed all’ANAC di aver compreso molto bene la gravità della problematica e di star mantenendo con fermezza il punto sulla previsione da più parti (ingiustamente) contestata. Il tema delle “rendite” di posizione derivanti dall’utilizzo di lavori non svolti per qualificarsi nelle categorie OS da parte delle imprese generali è una di questi casi assai difficilmente “mediabili” . La domanda che Lei pone al Ministro delle Infrastrutture ( nell’ Interrogazione sotto ripor tata), nella sostanza, tende a mettere in discussione – in linea con quanto fanno le imprese generali dell’edilizia – la previsione normativa recentemente introdotta con il c.d. Corretti vo Appalti in tema di subappalto e si fonda su un’ ipotesi, ad avviso di FINCO, sostanzialmente errata. Il fatto che le imprese generali non possano più usare i lavori subappaltati (quindi fatti da altri) per qualificarsi in una attività che non sono – in alcuni casi, probabilmente e, in altri, sicuramente – in grado di svolgere, non rappresenta affatto un “ostacolo indiretto” al ricorso al subappalto ( rappresenta casomai una garanzia per la qualità dell’opera e la sicurezza in cantiere…). Il subappalto resta pienamente utilizzabile con tutte le regole previste dall’art.119 del Co dice dei Contratti, senza alcuna limitazione ulteriore. Né la previsione rappresenta un danno per le imprese generali che, in virtù della complessiva attività di gestione cantiere, possono utilizzare anche l’importo dei lavori subappaltati per incrementare la propria cifra di affari. Non si comprende perché mai l’appaltatore dovrebbe essere disincentivato dall’utilizzo del subappalto: il subappalto è, e rimane, uno degli strumenti utilizzabili per svolgere attività che l’impresa generale non può o non vuole eseguire; esattamente come il Raggruppa mento Temporaneo di Imprese, la Rete di Imprese, il Consorzio, l’Avvalimento (con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara), ecc.

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