Nel corso della settimana, è previsto il seguito dell’esame congiunto in Commissione Finanze del Senato, in sede redigente, dei seguenti provvedimenti:
- (763)Elena MURELLI e altri. – Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di corresponsione della retribuzione su conto corrente intestato al lavoratore
- (1595)Introduzione dell’articolo 1857-bis del codice civile e modifica all’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Romano e altri; Bagnai e altri
Al riguardo, si rileva che l’articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto il divieto di corresponsione della retribuzione in contanti, prevedendo l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Tale intervento, pur essendo rilevante nel contrasto alle irregolarità nei rapporti di lavoro, tuttavia non assicura che le retribuzioni siano erogate direttamente al lavoratore, consentendo l’accredito anche su conti non intestati allo stesso.
Ciò considerato, l’A.S. 763 prevede che, qualora la retribuzione sia corrisposta mediante bonifico, essa debba affluire su un conto intestato al lavoratore, con esclusione dei conti cointestati.
L’A.S 1595, invece, introduce nel codice civile l’articolo 1857-bis, prevedendo:
- da un lato, un obbligo per la banca di stipulare un contratto di conto corrente con chiunque ne faccia richiesta, salvo motivate ragioni connesse alla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- dall’altro, limita il potere di recesso dell’istituto di credito nei casi in cui il conto presenti un saldo attivo.
- Contestualmente, viene abrogata la lettera a) dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), norma che prevedeva una deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole contrattuali in materia di recesso senza preavviso per i servizi finanziari.
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