Nel corso della settimana corrente, è previsto il seguito dell’esame del DL Carburanti e Attività energetiche (AS. 2029), in Commissione Ambiente del Senato, cui il provvedimento è assegnato in sede referente.

 

Relativamente al contenuto del DL, il decreto-legge si compone di 4 articoli.

Tra questi, l’articolo 2 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei casi di mancata espressione dell’intesa da parte della regione nell’ambito dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma (ivi incusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi). Viene previsto che:

  • Qualora la regione interessata non si sia espressa sull’intesa entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell’istanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine per provvedere che non può essere superiore a 60 giorni ovvero (nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 17 del 2022) a 30 giorni.
  • Entro il termine suddetto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove un’interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione si esprima sull’intesa.
  • L’interlocuzione non sospende il decorso del termine per provvedere. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato e l’inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell’unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario ad acta al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l’intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata.
  • Il commissario ad acta, nello svolgimento delle attività propedeutiche all’adozione dell’atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.
  • Il Consiglio dei ministri può nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario ad acta nello svolgimento delle attività a esso attribuite e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
  • Il commissario ad acta può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
  • Al commissario ad acta e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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