Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004596/2025
alla Commissione
Articolo 144 del Regolamento
Maria Guzenina (S&D), Sabrina Repp (S&D)

La Commissione ha recentemente pubblicato la sua relazione, a lungo rimandata, sull’applicazione della direttiva sull’estensione della durata (direttiva 2011/77/UE [1] ), originariamente prevista per il 2016. Questa direttiva ha esteso la protezione del diritto d’autore sulle registrazioni musicali da 50 a 70 anni, nonostante non ne sia stato dimostrato alcun beneficio economico, mentre le esecuzioni in registrazioni audiovisive non hanno ricevuto un’estensione analoga. Pertanto, la protezione del diritto d’autore varia a seconda che un’esecuzione sia fissata in una registrazione sonora o audiovisiva, una discriminazione non riscontrabile nel diritto d’autore degli autori.

Attori e altri artisti audiovisivi si sforzano da tempo di porre fine a questa disuguaglianza. Sebbene la relazione della Commissione affermi che l’impatto economico sulle registrazioni musicali sia minimo, sconsiglia di uniformare la tutela delle esecuzioni audiovisive a causa della mancanza di benefici comprovati. Questa posizione contraddittoria alimenta una disparità di trattamento degli artisti, basata esclusivamente sul mezzo con cui le loro esecuzioni vengono registrate.

  • 1.Perché la Commissione esamina il valore economico delle registrazioni audiovisive come condizione per l’estensione della durata della protezione, quando tale prova non è stata fornita prima della concessione dell’estensione della durata della protezione per le registrazioni musicali?
  • 2.Può la Commissione confermare che gli Stati membri hanno la competenza per eliminare questa discriminazione nella legislazione nazionale e garantire alle esecuzioni audiovisive una tutela di durata pari a quella delle registrazioni musicali?

Inviato: 18.11.2025

Risposta interrogazione Parlamento Europeo-Protezione diseguale delle prestazioni audiovisive

Interrogazione con richiesta di risposta scritta  E-004596/2025 alla Commissione

Maria Guzenina (S&D), Sabrina Repp (S&D)

Risposta del 26 febbraio 2026

La Commissione ha analizzato la possibile necessità di un’estensione della durata della protezione per gli artisti interpreti o esecutori audiovisivi e anche per i produttori cinematografici nel documento di lavoro dei servizi della Commissione [1] pubblicato nel 2020.

Sia nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che nella successiva relazione [2] sull’applicazione della direttiva del 2011 sulla durata del contratto di lavoro, [3] la Commissione ha concluso che le prove disponibili non richiedevano tale estensione.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2020 ha analizzato i potenziali effetti di una proroga del termine sugli artisti audiovisivi e sui produttori cinematografici, nonché sui fornitori di contenuti e sulla disponibilità di film.

Ha inoltre evidenziato le diverse pratiche contrattuali e di gestione collettiva tra il settore musicale e quello audiovisivo. La prevista durata commerciale dei film è stata presa in considerazione nella valutazione degli impatti previsti sui ricavi degli artisti interpreti o esecutori del settore audiovisivo.

La durata commerciale dei film può essere distinta dallo sfruttamento economico delle registrazioni sonore nel tempo. Questo è stato un fattore determinante nella valutazione dell’impatto dell’estensione della durata sui ricavi degli artisti musicali nel Rapporto 2025.

La durata della protezione degli artisti interpreti o esecutori è pienamente armonizzata dall’articolo 3 della direttiva 2006/116 e, salvo quanto previsto dall’articolo 10, tale direttiva non lascia alcuna possibilità agli Stati membri di introdurre una durata di protezione diversa per qualsiasi categoria di artisti interpreti o esecutori.

  • [1]  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/staff-working-document-pursuant-reporting-obligation-laid-down-directive-201177eu-term-protection.
  • [2]  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Relazione sull’applicazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
  • [3]  Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2026

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