Aiuti-ter sintesi prima bozza del decreto-legge

Aiuti-ter sintesi prima bozza del decreto-legge

SINTESI

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA NAZIONALE, PRODUTTIVITA’ DELLE IMPRESE, POLITICHE SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

CAPO I-Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Energia                                                              Art. 1

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Il comma 1 prevede che alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per ‘energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo.

Il comma 2 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quello che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.

Il comma 3 prevede che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il comma 4 prevede che alle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto-legge n. 17/2022, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il comma 5 prevede che ai fini della fruizione dei contributi straordinari di cui ai commi 4 e 5 il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L’ARERA, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione.

Il comma 6 prevede che i crediti d’imposta di cui al presente comma sono utilizzabili esclusivamente in compensazione. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi.

Il comma 7 prevede che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Il comma 8 indica gli oneri del presente articolo.

Il comma 9 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta di cui al presente articolo.

Trasporti                                                          Art. 2

(Estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)

Il comma 1 prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022.

Il comma 2 prevede che, il contributo di cui al comma 1, è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il comma 3 prevede che il credito d’imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi.

Il comma 4 prevede che il credito d’imposta è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Il comma 5 prevede che il seguente articolo si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il comma 6 indica gli oneri del presente articolo.

Il comma 6 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta di cui al presente articolo.

Energia imprese                                             Art. 3

(Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia)

Il comma 1 prevede che le garanzie prestate da SACE S.p.A sono concesse a titolo gratuito nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis” di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia e ai pertinenti regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria.

Il comma 2 prevede che l’ammontare delle garanzie prestate da SACE S.p.A può essere elevato di un importo non superiore a 25 milioni di euro alle seguenti condizioni:

  1. il beneficiario è classificabile come impresa a forte consumo di energia
  2. l’impresa abbia subito perdite di esercizio in misura non inferiore al 50% del costo ammissibile
  3. l’importo del finanziamento garantito non è superiore al 50% del costo ammissibile e all’80 % delle perdite di esercizio subite dall’impresa nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022

Il comma 3 prevede che con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle PMI, la Garanzia del Fondo di cui alla legge 662/1996 (art. 2, comma 100, lettera a)), può essere concessa laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria.

Il comma 4 provvede a sopprimere delle parole al comma 3 dell’art. 8 del decreto legge 21/2022.

Il comma 5 prevede che l’efficacia del presente articolo è subordinata all’approvazione della Commissione europea.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri.

Trasporti                                                          Art. 4

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

Il comma 1 prevede, a decorrere dal 18 ottobre 2022 fino al 31 ottobre 2022, la rideterminazione delle aliquote di accisa dei seguenti prodotti (benzina; oli da gas o gasolio usato come carburante; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti; gas naturale usato per autotrazione).

Il comma 2 prevede che l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

Il comma 3 prevede che gli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa trasmettono, entro il 10 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.

Il comma 4 indica le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3

Il comma 5 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri.

Comuni Sanità                                                       Art. 5

(Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali)

Il comma 1 prevede che il contributo straordinario di cui all’art. 27, comma 2, del decreto legge n. 17/2022 è incrementato per l’anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri.

Il comma 3 prevede che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l’anno 2022

Il comma 4 prevede che la ripartizione delle risorse di cui al comma 3 è da effettuarsi con decreto del Ministero della Salute.

Il comma 5 prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private un contributo una tantum, a valere sulle risorse di cui al comma 4

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 4

Trasporti                                                           Art.6

 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

Il comma 1 prevede che il Fondo di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge n.115/2022 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale.

Il comma 2 stabilisce che i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione, sono stabiliti con medesimo decreto di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 115/2022.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri del presente articolo.

Sport                                                                  Art.7

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

Il comma 1 prevede che le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022

Il comma 2 prevede che con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo

Energia Terzo Settore                                   Art. 8

(Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore per il sostegno alle persone con disabilità in materia di crisi energetica)

Il comma 1 prevede che, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l’anno 2022 per il finanziamento di contributi a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti per l’energia elettrica e termica dai predetti enti nei periodi del terzo e quarto trimestre del 2022 a favore degli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali.

Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.

Il comma 3 prevede la copertura degli oneri di cui al presente articolo.

Infrastrutture                                                  Art.9

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Il comma 1 prevede che all’art. 5 del decreto legge n. 50/2022 sia inserito il comma 14-bis.

Energia                                                            Art. 10

(Contributo del Ministero dell’interno alla resilienza energetica nazionale)

Il comma 1 prevede che il Ministero dell’interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell’interno e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW.

Il comma 3 prevede che i beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Spettacolo                                                      Art. 11

(Contributo energia e gas per cinema e teatri)

Il comma 1 prevede che al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da cinema e teatri è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

Il comma 2 prevede che il contribuito di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Capo I del presente decreto-legge.

Trasporti                                                         Art. 12

(Rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti)

Il comma 1 prevede che il Fondo di cui all’art. 35 del decreto-legge 50/2022 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma 2 indica la copertura degli oneri.

Scuola                                                              Art.13

(Disposizioni per la gestione dell’emergenza energetica delle scuole paritarie)

La bozza non presenta disposizioni in materia.

Terzo settore                                                 Art. 14

(Contributo straordinario Enti del Terzo Settore)

Il comma 1 prevede che agli enti iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e promozione sociale, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è riconosciuto un contributo straordinario per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022.

Il comma 2 prevede che agli stessi enti è riconosciuto un contributo straordinario per l’acquisto del gas nazionale consumato nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il comma 3 prevede che i contributi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 prevede che la disciplina, i termini e le modalità di presentazione delle istanze sono disciplinati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Autotrasporto                                                Art. 15

(Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto)

Il comma 1 prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.

Welfare                                                           Art. 16

(Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato)

Il comma 1 stabilisce che agli istituti di patronato è concesso un contributo una tantum, pari a 250 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

Il comma 2 prevede che il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 3 provvede a indicare la copertura degli oneri del presente articolo.

Autorizzazioni                                               Art. 17

(Procedure di prevenzione incendi)

Il comma 1 prevede che al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di  edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell’installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Agricoltura                                                     Art. 18

(Adeguamento dell’importo massimo dei finanziamenti garantiti)

Il comma 1 provvede a modificare l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022.

CAPO II- Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali

Welfare                                                           Art. 19

(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

Il comma 1 prevede che ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile non eccedente l’importo di 1.538 euro e non siano titolari dei trattamenti di cui all’art. 2, è riconosciuta nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.

Il comma 2 prevede che l’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

Il comma 3 prevede che l’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta. Il comma 4 prevede che l’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito.

Il comma 6 provvede a indicare la copertura degli oneri di cui al presente articolo.

Welfare                                                           Art. 20

(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

Il comma 1 stabilisce che in favore dei pensionari e di altre categorie di soggetti, al netto dei contributi assistenziali e previdenziali non superiori a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. Nel caso in cui questi soggetti fossero titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum.

Il comma 2 prevede che dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il comma 3 stabilisce che l’indennità una tantum non costituisce reddito fiscale.

Il comma 4 prevede che l’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito.

Il comma 5 stabilisce che l’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale.

Il comma 6 stabilisce che l’indennità una tantum è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

Il comma 7 indica la copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 6.

Il comma 8 prevede che l’INPS eroga ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto-legge n. 50/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro.

Il comma 9 prevede per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il riconoscimento dall’Inps dell’indennità una tantum pari a 150 euro.

Il comma 10 stabilisce che a coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola è riconosciuta dall’INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

Il comma 11 prevede che l’INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Il comma 12 prevede che ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge n. 41/2021 e dall’art. 42 del decreto-legge n. 73/2021, rispettivamente per i lavoratori di competenza, l’INPS e Sport e Salute S.p.a. erogano una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

Il comma 13 prevede che l’INPS eroga ai lavoratori stagionali che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

Il comma 14 prevede che l’INPS eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta per redditi non superiori a 20.000 euro per l’anno 2021.

Il comma 15 prevede che ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.

Il comma 16 prevede che ai nuclei familiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo.

Il comma 17 prevede che le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 saranno erogate successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro

Il comma 18 stabilisce che le indennità di cui ai commi 8 e 16 non concorrono alla formazione dei redditi.

Il comma 19 stabilisce che le prestazioni di cui al presente articolo non è compatibile con quelle previste dall’art. 1.

Il comma 20 stabilisce che le modalità di corresponsione delle indennità saranno fornite da INPS e Sport e Salute S.p.a, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il comma 21 provvede a indicare la copertura degli oneri del presente articolo.

Welfare                                                           Art. 21

(Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi)

Il comma 1 prevede che l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del decreto-legge n.50/2022 è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, il reddito complessivo non sia stato superiore a 20.000 euro.

Il comma 2 provvede a indicare la copertura degli oneri del presente articolo.

Welfare                                                           Art. 22

(Recupero prestazioni indebite)

Il comma 1 prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale relative ai periodi d’imposta 2020 e 2019 è avviato entro il 31 dicembre 2023.

CAPO III – Misure in materia di PNRR

SEZIONE I -Misure PNRR in materia ambientale

Ambiente                                                        Art. 23

(Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

Il comma 1 prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Il comma 2 prevede che nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta.

Il comma 3 prevede l’introduzione all’art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del comma 4-bis.

Il comma 4 provvede a indicare la copertura degli oneri.

Energia Trasporti                                          Art. 24

(Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici) 

Il comma 1 provvede a modificare l’art. 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono apportate modificazioni al comma 8 e al comma 12

Industria                                                         Art. 25

(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

Il comma 1 provvede ad aggiungere dei periodi all’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

SEZIONE II -Misure PNRR in materia di università

Università                                                       Art. 26

(Nuove misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari)

Il comma 1 provvede, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ad inserire dopo l’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, l’art. 1-bis in materia di nuovo housing universitario.

SEZIONE III -Misure PNRR in materia di istruzione

Istruzione                                                       Art. 27

(Misure per la riforma degli istituti tecnici)

Il comma 1 prevede che, al fine di adeguare i curriculi degli istituti tecnici, siano adottati uno o più regolamenti con i quali si provvede alla revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici.

Il comma 2 prevede che i regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto di determinati criteri: ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti; previsione di meccanismi volti a dare continuità agli apprendimenti nell’ambito dell’offerta formativa; previsione di specifici strumenti e meccanismi premiali; previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente; previsione di accordi, denominati “Patti educativi 4.0”; previsione dell’erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica; previsione di misure di supporto all’internazionalizzazione.

Il comma 3 prevede che gli studenti che abbiano completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.

Il comma 4 regola l’adozione dei regolamenti di cui al comma 1.

Il comma 5 prevede abrogazioni con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti.

Il comma 6 indica la copertura degli oneri.

Istruzione                                                       Art. 28

(Misure per la riforma degli istituti professionali) 

Il comma 1 provvede a modificare il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61. Le modificazioni riguardano l’art. 1, comma 4; la sostituzione del comma 4 dell’art. 2; la modifica dell’Allegato A, comma 1, lettera b).

Il comma 2 prevede l’aggiornamento, da parte delle istituzioni scolastiche, del Progetto formativo individuale.

Il comma 3 prevede la definizione, tramite linee guida, delle misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale.

Istruzione                                                       Art. 29

(Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale) 

Il comma 1 prevede che, nell’ambito dell’attuazione della Misura 4C1 del PNRR «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università – Riforma 1.1 – Riforma degli Istituti tecnici e professionali, è istituito presso il Ministero dell’istruzione l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale.

Il comma 2 definisce la composizione dell’Osservatorio (15 esperti) e la loro individuazione.

Il comma 3 definisce i compiti dell’Osservatorio.

Il comma 4 stabilisce che l’Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali e con il Comitato nazionale ITS Academy.

SEZIONE IV – Ulteriori misure PNRR

Infrastrutture                                                Art. 30

(Accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili)

Il comma 1 stabilisce che la procedura disciplinata dall’art. 7 del D.p.c.m. 28 luglio 2022 si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, lettera c), numeri 12 e 13 e lettera d), numero 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59

Il comma 2 stabilisce che gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l’ammontare di risorse pari al 15 per cento dell’importo già assegnato dal predetto provvedimento

Il comma 3 stabilisce che ciascuna Amministrazione finanziatrice può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

Il comma 4 provvede a indicare la copertura degli oneri.

Infrastrutture                                                Art. 31

(Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici)

Il comma 1 provvede ad inserire all’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1046-bis.

TLC                                                                   Art. 32

(Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all’attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico)

Il comma 1 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti in house ovvero, ad avvalersi, per il medesimo fine e mediante stipulazione di apposite convenzioni, della società SOGEI.

Il comma 2 provvede a indicare gli oneri e le relative coperture.

Investimenti pubblici                                  Art. 33

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

Il comma 1 provvede ad inserire il comma 6-quater all’art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

Giustizia                                                          Art. 34

(Disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria)

Il comma 1 provvede a modificare il decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160. Le modifiche riguardano l’art. 1, comma 2; la sostituzione della lettera h) dell’art. 2, comma 1.

Il comma 2 stabilisce che resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza del testo del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160 ad oggi vigente.

Il comma 3 stabilisce che i professori universitari nominati componenti della commissione di concorso sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo dell’attività didattica.

Il comma 4 provvede a sopprimere parole all’art. 26-bis, comma 2, del decreto-legge n. 118/2021.

Il comma 5 provvede a sopprimere parole all’art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Il comma 6 indica la copertura degli oneri.

Sanità                                                              Art. 35

(Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate)

Il comma 1 stabilisce che, il finanziamento di cui all’avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del PNRR, Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne.

Capo III

Ulteriori disposizioni urgenti

Esteri                                                               Art. 36

(Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell’Ucraina)

Il comma 1 stabilisce le condizioni della partecipazione dell’Italia al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell’Ucraina

Il comma 2 provvede ad indicare la copertura degli oneri.

Fisco                                                                 Art. 37

(Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale)

Il comma 1 provvede a modificare il comma 1-bis dell’art. 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Provvede, inoltre, ad indicare la copertura dei relativi oneri.

Industria                                                         Art. 38

(Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi)

Il comma 1 provvede a modificare l’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le modifiche riguardano il comma 231 dell’art. 1; il comma 235 dell’art. 1; la soppressione del comma 236; l’inserimento del comma 237-bis.

Il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui, all’esito della procedura di cui all’articolo 1 commi 224 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 50 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato  gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione.

Il comma 3 stabilisce che la presente disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non già concluse.

Industria                                                         Art. 39

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

Il comma 1 provvede a modificare i termini previsti dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Cultura                                                            Art. 40

(Clausola sociale per l’affidamento dei servizi museali)

Il comma 1 provvede ad inserire il comma 2-bis all’art. 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104.

Trasporti                                                         Art. 41

Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C(2020)3667 final dell’11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN))

Il comma 1 provvede a sostituire il comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Il presente comma provvede inoltre ad inserire il comma 1-bis ed 1-quater sempre con riferimento all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. In ultimo, il seguente comma, alla lettera b), provvede ad inserire, dopo l’art. 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, i seguenti articoli:

  • Art. 6-ter (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo)
  • Art. 6-quater (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo)
  • Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili)
  • Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a viaggio di navi)
  • Art. 6-septies (Locazione di navi a scafo nudo)
  • Art. 6-octies (Conformità agli orientamenti marittimi)

Il comma 2 provvede ad indicare la copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera b).

Il comma 3 provvede ad apportare modifiche al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Le modifiche riguardano il comma 1 dell’art. 49-quinquies; l’inserimento del comma 1-bis all’art. 49-quinquies; la lettera f), comma 2, dell’art. 49-sexies.

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

Energia                                                            Art. 42

(Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)

Il comma 1 provvede a modificare il comma 6, art. 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Stabilisce, inoltre, che i proventi derivanti dall’attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario fino a concorrenza dell’importo complessivo di 3.400 milioni di euro”.

Il comma 2 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri eventuali maggiori entrate rispetto all’importo indicato al comma 1 sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 43

(Disposizioni finanziarie)

La bozza non presenta disposizioni in materia.

Art. 44

(Entrata in vigore)

Il presente articolo dispone dell’entrata in vigore del decreto-legge.