Modifiche alla legge quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443 (decreto legislativo – esame preliminare)

In data 28 ottobre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l’artigianato), in attuazione dell’articolo 15 della legge 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale sulle piccole e medie imprese).

Il provvedimento aggiorna la disciplina generale del settore per adeguarla all’evoluzione tecnologica e ai nuovi assetti di mercato. Di seguito le principali innovazioni.

Requisiti tecnico-professionali: per le attività che richiedono una peculiare preparazione, i requisiti possono essere posseduti dall’imprenditore artigiano o da un collaboratore che assume la qualifica di responsabile tecnico. Se il responsabile tecnico è temporaneamente impossibilitato, può essere designato un responsabile temporaneo per un periodo fino a trenta giorni, prorogabile fino a novanta per comprovati motivi di salute o per altre cause documentate.

Assetti societari: per le imprese artigiane costituite in forma di società, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, la qualifica artigiana dipende dal capitale e non più dal numero dei soci. La maggioranza del capitale deve essere detenuta da soci che svolgono in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo, e nell’impresa il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

Unità locali: l’impresa artigiana può avvalersi di non più di tre unità locali artigiane, anche al di fuori della circoscrizione della Camera di commercio in cui ha sede. Le unità locali servono a fasi del processo produttivo o ad attività amministrative e di gestione, purché ne siano assicurate la direzione e la gestione da parte dell’imprenditore artigiano, anche con il supporto degli strumenti digitali.

Consorzi e aggregazioni: per individuare le piccole e medie imprese che possono partecipare ai consorzi e alle società consortili si fa riferimento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

Semplificazione: la dichiarazione per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, così come le variazioni e la cessazione dell’attività, si presentano mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa.

Maestro artigiano e bottega-scuola: le regioni e le province autonome, sentite le associazioni datoriali dell’artigianato più rappresentative, possono definire le modalità per riconoscere la figura del maestro artigiano o di mestiere e la bottega-scuola, anche nell’ambito della bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva.

Commissione consultiva: è istituita presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy la Commissione consultiva per l’artigianato, che esprime pareri sulla politica di programma nazionale per il settore e sull’aggiornamento dell’elenco delle attività artigiane.

In allegato la bozza riservata ai nostri clienti.

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