In allegato, riservata ai nostri clienti, è disponibile la bozza del DDL Concorrenza, con annesse relazioni tecnica e illustrativa.

Al riguardo, si rammenta che il provvedimento è stato approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026.

Relativamente al contenuto, sulla base di quanto riportato nella relazione illustrativa e nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, si rileva quanto segue:

  • Il disegno di legge si articola in 3 CAPI.
  • Il Capo I contiene la riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete. In particolare, si dispone che l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti, oggi rimessa a un meccanismo di silenzio-assenso, dovrà essere rilasciata dal comune in forma espressa e in favore di soggetti che dimostrino adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica, la regolarità contributiva e l’applicazione dei contratti di lavoro del settore, con esito positivo delle verifiche antimafia; è disciplinato il trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto. A decorrere dal 1° gennaio 2028 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni soltanto per impianti che prevedano la distribuzione di almeno una fonte di alimentazione di veicoli alternativa ai combustibili fossili. Viene, inoltre, tipizzato il contratto per l’affidamento a terzi dei servizi di rifornimento, con condizioni normative minime – durata non inferiore a quattro anni, termini di preavviso e penale per il recesso anticipato – e con il ricorso a un terzo arbitratore in caso di mancato accordo tra le parti; sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita, fino a un massimo di 200.000 euro, per l’utilizzo di forme contrattuali diverse da quelle disciplinate dalla legge. Per la razionalizzazione e la riconversione della rete è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 a valere sui proventi della messa all’asta delle quote di emissione di anidride carbonica. A carico del Fondo sono riconosciuti un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino a 60.000 euro, ai titolari degli impianti che li convertano in stazioni di ricarica di veicoli elettrici o di distribuzione di biocarburanti, e un indennizzo fino a 20.000 euro ai gestori il cui rapporto non prosegua nell’impianto convertito. È differito al 31 dicembre 2028 il termine per l’applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti chiusi definitivamente.
  • Il Capo II contiene interventi specifici nel settore delle emittenti televisive comunitarie, nonché in quello dell’assicurazione RCA. Il provvedimento modifica i criteri di riparto del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione: l’ammissione delle emittenti televisive comunitarie alla graduatoria è subordinata alla presenza di almeno un dipendente per ciascun marchio o palinsesto e per ciascuna area tecnica, mentre l’accesso ai contributi è esteso alle emittenti televisive locali con numerazione automatica che utilizzino almeno un megabit al secondo di capacità trasmissiva. È conferita al Governo una delega per la riforma dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, finalizzata a rendere il premio più proporzionato al rischio effettivamente assunto, a migliorare il funzionamento del risarcimento diretto e a rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all’evasione dell’obbligo di assicurazione.
  • Il Capo III contiene norme in materia di agenti di affari in mediazione e di consulenti del lavoro. Sono modificati i requisiti per l’iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione: in alternativa ai titoli oggi richiesti si prevede il possesso di una laurea, da individuare con decreto ministeriale, e il superamento di un apposito esame, con obbligo di aggiornamento professionale continuo mediante crediti formativi, a pena di sospensione o cancellazione dal ruolo. Inoltre, si prevede l’estensione anche a coloro i quali sono iscritti all’albo dei consulenti del lavoro delle disposizioni relative di cui all’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai commi 2-quater e 2 quinquies, in materia di adempimenti all’interno del Registro Imprese, su incarico del soggetto obbligato, quali istanze di iscrizione di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio e le domande di deposito del bilancio di esercizio (corredato dai relativi allegati) e di iscrizione dell’elenco dei soci.

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