Bozza dl Ministeri 3 e 4 novembre 2022

Bozza dl Ministeri 3 e 4 novembre 2022

SCHEMA DL MINISTERI – BOZZA DEL 3 NOVEMBRE 2022

SINTESI A CURA DI INFOPARLAMENTO

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

Il comma 1 dell’articolo impatta sulla denominazione dei Ministeri prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. In particolare vengono introdotte le seguenti denominazioni, in sostituzione delle precedenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» al posto di Ministero dello sviluppo economico; «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» in luogo di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» al posto di Ministero della transizione ecologica; «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» al posto di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; «Ministero dell’istruzione e merito» in luogo di Ministero dell’istruzione.

ART. 2

(Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il decreto dall’articolo 2 entra nel merito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In particolare al comma 2, lett. b), n. 3), si prevede che all’articolo 27, comma 2-bis), del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) contribuisce a definire le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made in Italy nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell’economia e delle finanze;». Al comma 3 si prevede che all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «Ministro delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità delegata per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy».

ART. 3

(Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

L’articolo 3 detta la nuova disciplina del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in particolare al comma 2, lettera a), n. 3), prevede: all’articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione dell’ambiente e delle aree rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.».

ART. 4

(Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)

L’articolo 4 si occupa del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nello specifico, al comma 2, lett. a), punto 2.3. si prevede: all’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 2, lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia.

ART. 5

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

L’articolo detta la disciplina in tema di modifica della denominazione del Ministero ed abroga l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale modificava la denominazione del Ministero delle infrastrutture.

ART. 6

(Ministero dell’istruzione e merito)

L’articolo si occupa della modifica della denominazione del Ministero dell’istruzione. Per quanto concerne la disciplina di dettaglio, si segnalano le modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «valutazione dell’efficienza dell’erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale».

3) al comma 1, primo periodo, le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all’incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all’incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti».

Si segnala inoltre la modifica dell’articolo 51, in particolare per la parte del comma 1 che disciplina il numero dei dipartimenti, che da 25 passa a 28.

ART. 7

(Disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L’articolo 7 al comma 1 impatta sull’articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nella parte in cui disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali. Nello specifico la modifica riguarda la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, (( commi 6 o )) 5-bis, del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai  relativi  limiti  percentuali vigenti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche non in sede di prima applicazione delle disposizioni.  Al comma 2 si prevede che il servizio centrale per il PNRR opera anche a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all’Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove istituita (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77).

ART. 8

(Disposizioni in materia di Autorità delegata)

L’articolo 8 al comma 1 impatta sull’articolo 3, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungendo dopo la parola “cybersicurezza”, le seguenti parole: “, ad eccezione delle funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo”.

Art. 9

(Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo – CIMIM)

Il comma 1 provvede a modificare l’art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Vengono inseriti, tra gli altri, il comma 18-ter il quale prevede l’istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM); il comma 18-quater che regola la composizione del CIMIM; il comma 18-quinquies che detta la disciplina in materia di convocazione del CIMIM; il comma 18-sexies che definisce i compiti del CIMIM.

Il comma 2 inserisce all’art. 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 il Ministero delle imprese e del Made in Italy come soggetto che formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a.

Il comma 3 modifica l’art. 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 con l’inserimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Art. 10

(Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)

Il comma 1 modifica l’art. 30 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.

Il punto b) del comma 1 inserisce, dopo il comma 1 dell’art.30 del decreto-legge 50/2022, il comma 1-bis che istituisce una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvedendo a definirne i compiti; il comma 1-ter che stabilisce i rapporti tra la struttura di cui al comma 1-bis e le camere di commercio.

Art. 11

(Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

Il comma 1, al punto a), provvede a sostituire il comma 2 dell’art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il nuovo comma 2 presente nella bozza di decreto prevede che il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il nuovo comma 2 disciplina, inoltre, la composizione del CITE.

Il comma 1, al punto b), lettera 1), modifica il comma 3 dell’art. 57-bis del decreto legislativo 152/2006.

Il comma 1, al punto b), lettera 2), introduce nuove politiche coordinate dal CITE.

Il comma 1, al punto d), provvede a sostituire il comma 8 dell’art. 57-bis del decreto legislativo 152/2006. Il nuovo comma 8 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.

Art. 12

(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)

Il comma 1 inserisce, dopo l’art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, l’art. 4-bis.

Il nuovo articolo 4-bis (al comma 2) istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale di coordinamento delle politiche del mare (CIPOM). Il comma 3 dell’art. 4-bis prevede che il CIPOM provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del Mare. Al comma 4 si indica la composizione del Comitato, mentre il comma 5 stabilisce le modalità di partecipazione delle Regioni e delle province autonome in materie di loro interesse. L’art. 4-bis (al comma 6) stabilisce le modalità di adozione del regolamento interno del CIPOM, mentre al comma 7 disciplina la pubblicità dei lavori del CIPOM. Al comma 8 si stabilisce che il Piano del Mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il comma 9 stabilisce che il CIPOM monitora l’attuazione del Piano, mentre al comma 10 si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

Art. 13

(Comitato strategico per il Sud)

Il comma 1 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato strategico per il Sud con il compito di redigere il Piano strategico pluriennale per il Sud.

Il comma 2 definisce la composizione del Comitato strategico per il Sud.

Il comma 3 stabilisce le modalità di partecipazione delle Regioni e delle province autonome in materie di loro interesse.

Il comma 4 definisce le modalità di adozione del regolamento interno del Comitato.

Il comma 5 assicura la pubblicità dei lavori del Comitato.

Il comma 6 prevede che il Piano strategico per il Sud è approvato dal CIPESS.

Il comma 7 prevede la possibilità di collaborazione con il Nucleo per la valutazione ed analisi del programma (NUVAP) nella redazione del Piano strategico per il Sud.

Il comma 8 assicura il supporto tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della redazione del Piano di cui al comma 1.

Art. 14

(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

Il comma 1 stabilisce le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

STRALCIATO NELLA VERSIONE DEL 4 NOVEMBRE 2022

Art. 15

(Servizio sanitario regione Calabria e missioni NATO)

Il comma 1 modifica l’art. 7, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, in materia di Servizio sanitario regione Calabria.

Il comma 2 modifica l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. In particolare si estende la partecipazione, fino al 31 dicembre 2022, del personale militare alle iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

Art. 16

(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 17

(Entrata in vigore)

Allegati 2