Di seguito una sintesi della bozza del Decreto MASE Certificati bianchi che consta di 21 articoli, 2 allegati e una tabella recante le tipologie degli interventi.
Oggetto e finalità
Il decreto definisce obiettivi e obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2025-2030, da conseguire tramite il meccanismo dei Certificati Bianchi (TEE), e stabilisce le modalità per il rilascio, la gestione, la verifica e la valorizzazione di tali titoli.
Definizioni
Il decreto reca le seguenti definizioni: Certificato bianco; componente rigenerato; consumo di baseline; consumo di riferimento; contratto tipo; data di avvio della realizzazione del progetto; data di prima attivazione del progetto; distributore; energia elettrica o gas distribuiti da un distributore; obblighi quantitativi nazionali; obbligo minimo; periodo di monitoraggio; progetto di efficientamento energetico integrato; progetto a consuntivo; progetto di efficienza energetica; progetto di efficienza energetica ammissibile; progetto di riferimento; progetto standardizzato; richiesta certificazione risparmi a consuntivo; richiesta certificazione risparmi standardizzata; risparmio energetico addizionale: ESCO o SSE; soggetto proponente; soggetto titolare del progetto; vita utile del progetto;
Soggetti obbligati
Sono tenuti a rispettare gli obblighi:
- i distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali connessi (dati al 31 dicembre di due anni prima dell’anno d’obbligo);
- gli obblighi sono trasferibili in caso di subentro nella concessione.
Obiettivi 2025–2030
Il risparmio annuo, espresso in TEP:
- Elettricità: da 0,8556 mln TEE (2025) a 1,7918 mln TEE (2030)
- Gas naturale: da 0,5244 mln TEE (2025) a 1,0982 mln TEE (2030)
Tali obblighi sono proporzionati alla quota distribuita da ciascun soggetto.
Progetti ammissibili e requisiti
Sono ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica che soddisfano i seguenti requisiti:
- Produzione di risparmi energetici addizionali rispetto alla situazione di baseline o di riferimento;
- Utilizzo esclusivo di componenti nuovi o rigenerati, purché non già incentivati in precedenza tramite Certificati Bianchi;
Sono esclusi:
- Progetti finalizzati esclusivamente all’adeguamento a obblighi normativi o prescrizioni amministrative, a meno che non comportino un risparmio addizionale rispetto alle soluzioni minime richieste;
Inoltre:
- I progetti basati su fonti rinnovabili per usi non elettrici (es. solare termico, biomasse) sono ammessi solo se migliorano l’efficienza energetica complessiva rispetto alla baseline;
- Devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- L’elenco dei progetti ammissibili (non esaustivo), suddivisi per tipologia e fonte energetica risparmiata, è contenuto nella Tabella 1 del decreto. Tale elenco può essere aggiornato dal GSE, previa autorizzazione del Ministero.
Soggetti proponenti e titolari
Possono presentare progetti:
- soggetti obbligati o loro società collegate;
- i distributori di energia elettrica e gas naturale diversi dai soggetti obbligati;
- soggetti pubblici/privati certificati secondo UNI CEI 11352, 11339 o ISO 50001;
- il titolare può delegare il proponente per la richiesta al GSE.
Metodi di valutazione
Due metodologie:
- a consuntivo (PC): che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
- standardizzato (PS): che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitivita dell’intervento in contesti simili ¢ la non convenienza economica del costo relativo all’installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi,
Certificazione e controlli
Il GSE valuta e certifica i risparmi. Controlli a campione o in loco per tutta la durata del progetto. In caso di irregolarità, previste sanzioni e recupero dei TEE.
Emissione straordinaria TEE
Dal 2025 al 2029 il GSE può emettere Certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica (valore unitario 10€). Tali Certificati bianchi possono essere ceduti a favore dei soggetti obbligati esclusivamente nella misura necessaria al raggiungimento del proprio obbligo minimo, a condizione che tali soggetti gia detengano sul proprio conto proprieta un ammontare di Certificati Bianchi pari almeno a determinate quote.
Cumulabilità e incentivi
I TEE non sono cumulabili con altri incentivi statali, salvo eccezioni (es. crediti d’imposta, contributi in conto di interesse, fondi rotazione/garanzia).
Sistema a base d’asta
È previsto un futuro sistema di aste al ribasso, con incentivi determinati sul valore del TEP e aperti a specifiche tecnologie/settori.
Obblighi informativi e supporto
Il GSE trasmette annualmente una relazione su progetti e TEE emessi. Prevista la pubblicazione mensile dei dati e una guida operativa aggiornata. Sarà attivato anche un servizio di assistenza progettuale per supportare gli operatori. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE sottopone al Ministero una guida operativa contenente informazioni per l’individuazione, la definizione e la presentazione dei progetti e per la formulazione delle richieste di accesso agli incentivi; chiarimenti in relazione agli Allegati; descrizione delle migliori tecnologie disponibili; indicazioni per l’individuazione dei valori del consumo di riferimento.