Nel corso della settimana corrente, è previsto il seguito dell’esame del DL 108/2026 – Sport e grandi eventi (A.C. 2988).
Al riguardo, si rammenta che il termine per la presentazione delle proposte emendative in Commissione Cultura della Camera, cui il DL è assegnato in sede referente, al momento è fissato alle ore 12 di giovedì 9 luglio 2026.
Relativamente al contenuto, si segnala che il provvedimento si compone di 12 articoli, suddivisi in quattro Capi. Tra questi, il Capo IV, concerne disposizioni urgenti per garantire l’efficacia del documento di identità.
Nello specifico, l’articolo 11 contiene Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica.
- Comma 1: L’articolo in commento dispone sulla validità della carta d’identità cartacea utilizzata dalle parti contraenti, a fini identificativi. Per i rapporti contrattuali, pubblici o privati, stipulati entro il 3 agosto 2026, il documento in formato cartaceo si ritiene valido fino alla scadenza prevista all’atto di emissione.
- Comma 2: si prevede che, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), il documento cartaceo non scaduto possa essere utilizzato fino al 31 gennaio 2027, ai soli fini del riconoscimento dell’identità.
- Comma 3: statuisce che, nei casi di urgenza, il sindaco possa rilasciare, fino al 31 dicembre 2027, un documento d’identità provvisorio (valido per massimo sei mesi e non rinnovabile), nelle more del rilascio della CIE.
- Comma 4: viene stabilito che il documento d’identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori e costituisce titolo valido per l’espatrio. All’atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell’ammissione nel loro territorio.
- Comma 5: si prevede che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. si avvalga della Valoridicarta S.p.A. per la realizzazione delle funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell’importo previsto, al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell’importo per l’emissione della carta d’identità elettronica con modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 maggio 2016.
- Comma 6: vengono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, in materia di carte valori.
- Comma 7: si stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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