Nel corso della settimana corrente, è previsto, al momento, il seguito dell’esame del DDL Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale (A.S. 1136).

 

Relativamente all’iter del provvedimento, si segnala che:

  • l’esame è stato avviato nella seduta del 29 maggio 2024;
  • nella seduta del 18 giugno 2024, è stata disposta la congiunzione dell’S.1160;
  • nella seduta del 2 luglio 2024, è stata disposta la congiunzione dell’S. 1166;
  • nella seduta del 18 giugno 2024, è stata disposta Congiunzione dell’S.1158
  • Allo scadere del termine, fissato al 19 settembre 2024 alle ore 13:00, sono stati presentati 62 emendamenti (disponibili al seguente link);
  • nella seduta del 24 settembre 2025, è stato adottato come testo base il nuovo testo S. 1136;
  • nella seduta del 30 settembre 2025, al nuovo testo del disegno di legge n. 1136 sono stati presentati 41 emendamenti e 2 ordini del giorno (disponibili al seguente link);
  • a seguito della richiesta di riapertura del termine emendamenti, nella seduta del 21 ottobre 2025, sono stati presentati ulteriori 42 emendamenti (disponibili al seguente link), che si sommano ai 41 e ai due ordini del giorno che erano stati presentati in precedenza;
  • nella seduta del 16 giugno 2026, è stato comunicato che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul nuovo testo del disegno di legge n. 1136, adottato come testo base e che è stato presentato l’emendamento 6.1000, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Relativamente al contenuto del provvedimento, si segnala questo si compone di 7 articoli:

  • l’Art. 1 indica Finalità e obiettivi: elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall’utilizzo di servizi di social networkonline e alle piattaforme di condivisione di video;
  • l’Art. 2 reca Disposizioni per l’accesso di minori ai servizi di media sociale e alle piattaforme di condivisione di video: L’attivazione di accountsui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video è consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età. i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video verificano l’età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che attua la soluzione dell’Unione europea di verifica dell’età, reso disponibile entro il 30 giugno 2026;
  • l’Art. 3 è relativo alla Validità dei contratti per i servizi della società dell’informazione e vigilanza: I contratti relativi agli accountgià creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni restano validi solo se al momento dell’entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quindici anni. Altrimenti, i contratti sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali;
  • l’Art. 4 reca misure in ordine al Consenso del minore, apportando modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • l’Art. 5 reca la Disciplina dell’attività promozionale svolta in rete dai minori: L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce delle linee guida in materia di minori di età superiore a quindici anni che esercitano l’attività di influencer. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell’informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placementvolte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite;
  • l’Art. 6 reca Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale: Il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui all’articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è utilizzato anche per campagne di informazione volte alla diffusione e all’utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché a promuovere l’uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale;
  • l’Art. 7 dispone che la presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

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