Camera dei Deputati – Proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo come approvato dalle Commissioni VII e IX riunite del 23 febbraio 2023.

Camera dei Deputati – Proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo come approvato dalle Commissioni VII e IX riunite del 23 febbraio 2023.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 217

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

MACCANTI, DARA, FURGIUELE, PRETTO, ANGELUCCI, CATTOI,
CAVANDOLI, COMAROLI, MARCHETTI, MORRONE

Disposizioni per il contrasto dell’illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d’autore e dai diritti connessi

Presentata il 13 ottobre 2022

Proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1. (Princìpi)

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei princìpi contenuti nella Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

   a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell’innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;

   b) tutela il diritto d’autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l’utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

   c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l’internazionalizzazione delle opere dell’ingegno;

   d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore;

   e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell’iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;

   f) garantisce l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai princìpi generali del diritto dell’Unione europea.

Art. 2. (Provvedimenti urgenti e cautelari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell’accesso a contenuti illeciti)

  1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

  2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l’Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l’accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1 o a contenuti della stessa natura.

  3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio, l’Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall’associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell’inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell’inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L’Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento, o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall’articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l’altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

  4. Il titolare o licenziatario del diritto o l’associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato, o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall’articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l’altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, sotto la propria responsabilità, presenta all’Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell’instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, che può consistere nell’elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione. comunicazione.

  5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall’Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell’Europol e al soggetto che ha richiesto l’adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell’Autorità senza alcun indugio e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell’elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti trasmessi abusivamente.

    5-bis. Nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell’instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all’interno dell’Unione europea, l’Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell’instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell’Unione europea, l’Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List stilata annualmente dalla Commissione europea.

  6. L’Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l’indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l’identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi.

Art. 3. (Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

  1. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto, digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

  2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell’articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

   «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633».

  3. All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»;

    2) dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»;

   b) al comma 2:

    1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»;

    2) le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5000».

Art. 4. (Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

   «2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell’illecito, l’autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti».

Art. 5. (Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

  1. All’articolo 27, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «in accordo e in collaborazione con» sono inserite le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con»;

   b) dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

   c) dopo le parole: «e audiovisivo» sono aggiunte le seguenti: «; nell’ambito delle iniziative di cui alla presente lettera sono organizzate altresì campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche quali parti dei programmi scolastici e dell’educazione alla cittadinanza digitale e in collaborazione con i sistemi di messaggistica istantanea, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l’abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore».

Art. 5. (Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

  1. Il Ministero della cultura, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nonché con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l’abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore.

  2. Nell’ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell’autonomia scolastica, in coerenza con l’educazione alla cittadinanza digitale di cui all’articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Art. 6. (Sanzioni amministrative)

  1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all’articolo 2, l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 7. (Regolamento)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

  3. I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 sono a carico di tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall’Autorità, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso alla rete internet che non siano anche fornitori di contenuti e delle imprese il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento del loro fatturato annuo complessivo.

Art. 8. (Disposizioni finanziarie)

  1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all’Autorità, la misura delle contribuzioni di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata per un ammontare complessivo annuo pari a 1 milione di euro, nel limite massimo dell’1 per mille. L’Autorità, sentiti gli operatori e le imprese, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 266 del 2005, stabilisce l’ambito di applicazione, la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo.

  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.