Nella seduta di giovedì 9 aprile 2026 l’Aula Camera ha proseguito e concluso l’esame del DL DL 19/2026 PNRR (A.C. 2807), approvandolo in I lettura, dopo aver rinnovato la fiducia posta dal Governo.
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Nel corso della seduta sono stati esaminati gli ordini del giorno presentati (disponibili al seguente link). Tra quelli accolti, in particole, vi è l’odg n. 9/2807-A/34 Del Barba, nel testo riformulato, il quale ha ad oggetto la possibilità di costituire le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini anche in forma di società di capitali benefit.
Nello specifico, nell’ordine del giorno si premette che:
- il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, l’articolo 27 interviene con misure settoriali volte a sostenere l’attuazione degli interventi, anche in ambiti connessi alla transizione energetica e all’utilizzo efficiente delle risorse; in particolare si istituiscono specifici programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo;
- nell’ambito di tali interventi, le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini assumono un ruolo centrale anche alla luce degli obiettivi strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della normativa europea in materia energetica, quali strumenti di produzione, condivisione e consumo locale di energia da fonti rinnovabili, idonei a favorire la diffusione delle energie pulite, la partecipazione attiva dei territori e la riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese;
- l’attuale quadro normativo, pur favorendo la diffusione delle comunità energetiche, rende necessario un ulteriore intervento di valorizzazione dei modelli organizzativi più evoluti, capaci di coniugare l’efficienza gestionale propria delle società di capitali con il perseguimento strutturato di finalità di interesse generale, al fine di rafforzarne la sostenibilità economica, la capacità operativa e l’impatto sociale sui territori;
- la forma della società benefit, disciplinata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, consente di integrare nello statuto finalità di beneficio comune, garantendo al contempo trasparenza, responsabilità e misurabilità dell’impatto generato, coniugando la capacità di attrazione di capitali privati e la rapidità decisionale tipica delle società di capitali con un vincolo giuridico orientato al perseguimento di benefici ambientali, economici e sociali;
- rispetto al modello cooperativo, la società di capitali benefitpermette una più rapida infrastrutturazione del territorio (impianti e sistemi di accumulo), fondamentale per mitigare la volatilità dei prezzi del gas e tutelare i cittadini dai rincari in bolletta;
- tale previsione assicura la coerenza con la Direttiva RED II, che richiede condizioni di concorrenza paritarie tra operatori storici e nuovi modelli di condivisione e promuove una governancemanageriale agile ma rigorosamente orientata all’impatto sociale e ambientale, consentendo altresì di superare le attuali incertezze interpretative che spingono operatori innovativi a operare al di fuori del quadro regolamentare come meri produttori terzi;
- la previsione di specifici vincoli statutari, quali la prevalenza dell’utilità collettiva rispetto allo scopo di lucro, il controllo effettivo in capo ai soggetti qualificati e l’obbligo di rendicontazione dell’impatto sociale ed economico, garantisce inoltre la piena coerenza di tale modello con la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili, anche attraverso meccanismi di governancepartecipativa, limiti alla distribuzione degli utili e obblighi rafforzati di trasparenza sui benefici generati;
- l’attuale contesto energetico internazionale, caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e dalla volatilità dei prezzi delle fonti fossili, anche in relazione alle recenti crisi in aree strategiche quali lo Stretto di Hormuz, rende imprescindibile un’accelerazione immediata verso il rafforzamento dell’indipendenza energetica nazionale e lo sviluppo di modelli energetici diffusi e resilienti al fine di tutelare famiglie e imprese dai rincari;
- si rileva altresì che, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, la Camera ha approvato l’ordine del giorno 9/2809-A/48, con il quale il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità di riconoscere espressamente la possibilità di costituire le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini anche in forma di società di capitali benefit, garantendo la prevalenza delle finalità di beneficio comune.
Ciò considerato, si impegna il Governo ad integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a dare seguito all’impegno assunto con l’ordine del giorno 9/2809-A/48 come approvato dalla Camera dei deputati.
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