Nella seduta di oggi, martedì 31 marzo 2026, della Commissione Affari costituzionali della Camera, in sede referente, sarà avviato l’esame dei provvedimenti relativi alla Legge elettorale.

 

Di seguito, è disponibile una sintetica illustrazione della proposta A.C. 2822 Bignami (FDI), che prefigura una riforma complessiva del sistema. In particolare, si introduce un sistema a base proporzionale, “corretto” dalla previsione di un premio in seggi da assegnare alla forza politica che ottiene più voti, al ricorrere di determinati requisiti.  Rispetto al sistema vigente, sono soppressi i collegi uninominali ed i seggi corrispondenti sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono.

 

L’articolo 1 interviene sul testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Comma 1: inserisce il riferimento all’eventualità del turno di ballottaggio; preserva il riferimento alle circoscrizioni elettorali oggi vigenti, mentre sono espunti i riferimenti ai collegi uninominali; prevede che le circoscrizioni siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti; sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall’eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, al primo turno o al ballottaggio, di un premio di governabilità pari a 70 seggi.

Comma 2: prevede che le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige si configurano come separate da quelle che si svolgono nel resto del Paese. La circoscrizione Valle d’Aosta è costituita in un unico collegio uninominale; la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali oggi vigenti, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi a livello locale.

Comma 3: sostituisce l’articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che disciplina la determinazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dei seggi da assegnare alle circoscrizioni e nei collegi plurinominali sulla base della popolazione risultante dall’ultimo censimento. La novella inserisce la disciplina delle ulteriori determinazioni da effettuare con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica necessarie al sistema proposto: la ripartizione dei 70 seggi da attribuire come premio di governabilità, e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Comma 4: prevede che l’elettore disponga di un voto da esprimere su un’unica scheda elettorale recante il contrassegno di ciascuna lista corredato dai nominativi dei candidati del collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità.

Comma 5: prevede che il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisca anche la data per lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio, da tenersi nella seconda domenica successiva a quella della prima votazione.

Comma 6: interviene in materia di deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature, al fine di sopprimervi i riferimenti ai collegi uninominali.

Comma 7: introduce l’obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome.

Comma 8: interviene in materia di designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste, aggiornando il riferimento ai collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità

Comma 9: interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle liste, al fine di:

  • sopprime i riferimenti alla quota uninominale;
  • introdurre l’obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in almeno un terzo delle circoscrizioni nazionali;
  • disciplinare le liste circoscrizionali per il premio di governabilità, obbligatorie per i partiti presenti in tutte le circoscrizioni, con numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione;
  • elevare il limite massimo di candidati delle liste di collegio plurinominale da quattro a sei candidati;
  • estendere alle liste circoscrizionali le norme sull’equilibrio di genere, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60% dei candidati sul piano nazionale, ma senza prevedere l’alternanza di genere.

Comma 10: interviene in materia di candidature plurime, prevedendo:

  • il divieto di presentarsi con contrassegni diversi ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità;
  • la soppressione del divieto di candidatura in più collegi uninominali per il venir meno della componente maggioritaria del sistema elettorale;
  • la facoltà di pluricandidarsi è ridefinita consentendo al candidato nella lista circoscrizionale di concorrere nel numero massimo di cinque collegi plurinominali con il medesimo contrassegno;
  • è introdotta l’incompatibilità espressa tra la candidatura nella circoscrizione Estero e le liste per il riparto proporzionale e per il premio.

Comma 11: interviene sulla disciplina della presentazione delle candidature, sopprimendo il riferimento ai collegi uninominali e prescrivendo il deposito contestuale delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità unitamente alle liste plurinominali, con estensione dei relativi adempimenti documentali alle nuove liste circoscrizionali.

Commi 12 e 13: intervengono rispettivamente sulla disciplina della verbalizzazione del deposito delle candidature e sulle funzioni di controllo dell’Ufficio centrale circoscrizionale, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità, in coordinamento con il superamento della componente maggioritaria uninominale.

Commi 14 e 15: aggiornano rispettivamente il numero 2) dell’articolo 24 e il numero 4) dell’articolo 30, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, sostituendo il riferimento ai candidati nei collegi uninominali con quello ai candidati delle liste per il premio di governabilità.

Comma 16: ridefinisce la struttura della scheda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati.

Comma 17: interviene in materia di espressione e computo del voto, a fini di coordinamento con il sistema elettorale previsto dalla proposta di legge in esame, basato sull’eliminazione dei collegi uninominali e sull’introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità.

Comma 18: interviene in materia di validità del voto.

Comma 19: sopprime gli obblighi di enunciazione, proclamazione e registrazione del candidato uninominale durante le operazioni di scrutinio e sostituisce la registrazione dei voti espressi in favore dei candidati dei collegi uninominali con l’annotazione dei voti espressi sul solo rettangolo dei candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità collegati a più liste.

Comma 20: sopprime l’obbligo di dare atto dei voti contestati riferiti ai candidati uninominali nella dichiarazione del risultato dello scrutinio e il corrispondente criterio di raggruppamento delle schede contestate.

Comma 21: interviene sulla disciplina delle operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi circoscrizionali, a seguito della soppressione dei collegi uninominali prevista dalla proposta di legge in esame.

Comma 22: apporta modifiche alla disciplina delle operazioni dell’Ufficio centrale nazionale, finalizzate:

  • alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni;
  • alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione;
  • alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale;
  • alle operazioni necessarie al fine dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità e all’eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, nonché all’eventuale superamento del numero massimo di seggi da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio.

Comma 23: interviene sulle operazioni conseguenti all’eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplina, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Comma 24: modifica la procedura in caso di insufficienza di candidati nelle liste, eliminando l’eventualità del subentro dei c.d. “migliori perdenti” dei collegi uninominali.

Comma 25: dispone che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista circoscrizionale.

Comma 26: introduce una procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità: il seggio tra questi che risulti vacante viene assegnato alle liste di collegio plurinominale collegate. In caso di coalizione di liste, viene assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata).

Comma 27: modifica il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserendovi, in fine, gli articoli 93-quinquies, 93-sexies e 93-septies, recanti la disciplina delle elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Comma 28: sopprime, nell’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il riferimento alla sottoscrizione di più di una candidatura nel collegio uninominale, adeguando la fattispecie penale al superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

Comma 29: adegua il novero dei beneficiari del diritto all’assenza dal lavoro durante le operazioni elettorali al superamento della componente uninominale.

 

L’articolo 2 interviene sul testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Comma 1: modifica in più punti l’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, prevedendo:

  • il riferimento all’eventualità del turno di ballottaggio;
  • che le circoscrizioni regionali siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti;
  • riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che è un sistema a base proporzionale, corretto dall’eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, al primo turno o al ballottaggio, di un premio di governabilità pari a 35 seggi;
  • modifiche alle disposizioni concernenti le ripartizioni di seggi nelle regioni e nei collegi plurinominali da effettuarsi con il decreto del presidente della Repubblica;
  • è chiarito che ad essere costituita da un solo collegio uninominale è la sola regione Valle d’Aosta;
  • soppresso un periodo concernente il recupero proporzionale dell’eventuale seggio dispari che ecceda quelli assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 2: espunge il riferimento ai collegi uninominali – fatto salvo che per quelli in cui sono ripartite le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige – e inserisce un riferimento all’eventuale premio di governabilità di 35 seggi.

Comma 3: prevede che il decreto di convocazione dei comizi elettorali fissi la data dell’eventuale turno di ballottaggio nella seconda domenica successiva alla prima votazione.

Comma 4: adegua la disciplina sulla presentazione delle liste per il Senato alla soppressione dei collegi uninominali.

Comma 5: adegua le disposizioni relative alle operazioni degli uffici elettorali e alla configurazione della scheda elettorale all’introduzione del premio di governabilità e dell’eventuale turno di ballottaggio.

Comma 6: sostituisce il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età con quello della maggiore età per l’esercizio dell’elettorato attivo al Senato.

Comma 7: adegua le modalità di espressione e di efficacia del voto al Senato all’introduzione delle liste regionali per il premio di governabilità.

Comma 8: disciplina le operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali volti alla determinazione delle cifre elettorali e del totale dei voti validi regionali, a seguito della soppressione dei collegi uninominali.

Comma 9: inserisce ulteriori operazioni attribuite all’Ufficio centrale nazionale ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità e all’eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.

Comma 10: sopprime la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole in quanto effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, mentre inserisce le operazioni conseguenti all’eventuale attribuzione del premio di governabilità; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, disciplina una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Comma 11: sopprime il recupero dei candidati uninominali non eletti per la copertura di seggi vacanti nelle liste plurinominali, a seguito del superamento della componente uninominale sul territorio nazionale.

Commi 12-15: recano modifiche alle disposizioni speciali previste per le elezioni in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Le novelle sono in particolare volte a chiarire che l’unica regione che elegge un solo senatore è la Valle d’Aosta e che, per la disciplina delle candidature nei collegi uninominali delle due regioni si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l’elezione della Camera, in quanto applicabili.

 

L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

L’esame dell’A.C. 2822 è abbinato all’esame delle seguenti ulteriori proposte di legge che affrontano aspetti specifici del sistema elettorale:

  • C. 157 – Magi (MISTO-+Europa) in materia di raccolta digitale delle firme per la sottoscrizione delle liste;
  • C. 302 Baldino (M5S) in materia di individuazione della data per lo svolgimento di elezioni e referendum e semplificazione del procedimento elettorale;
  • C. 1023 De Giuseppe (FDI) in materia di revisione della disciplina per il voto dei cittadini italiani all’estero;
  • C. 1912 Paolo Emilio Russo (FI) in materia di soppressione della distinzione per sesso nelle liste elettorali;
  • C. 2236 Pavanelli (M5S) in materia di semplificazione del procedimento elettorale, digitalizzazione delle liste elettorali ed esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini “fuori sede”;
  • C. 2533 Tucci (M5S) in materia di introduzione di un sistema elettronico per l’espressione del voto per via telematica.

 

 

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