Nella Commissione Attività produttive della Camera, è in corso l’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (Atto n. 395).

 

Al riguardo, ai sensi di quanto previsto dalla Legge di delegazione europea 2024, il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2024/1788/UE. Tale direttiva riguarda le norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno e il termine per il suo recepimento è fissato al 5 agosto 2026.

 

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 marzo 2026, ha approvato, in via preliminare lo schema di decreto legislativo in oggetto e, il 3 aprile, lo ha trasmesso alla Camere. Il provvedimento si inscrive nel quadro del cd. pacchetto gas e idrogeno dell’Unione europea e persegue gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, di tutela dei consumatori e di integrazione dei mercati.

 

In particolare, il Capo I, composto di otto articoli, introduce disposizioni trasversali in materia di certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, disciplinando le metodologie di calcolo della riduzione delle emissioni, il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità e la banca dati dell’Unione europea per il tracciamento delle transazioni. Sono, altresì, regolati i diritti contrattuali dei clienti finali nel rapporto con i fornitori di gas naturale e idrogeno – con previsione di nullità del contratto in caso di violazione degli obblighi informativi precontrattuali –, il diritto al cambio di fornitore entro ventiquattro ore, la tutela dei clienti vulnerabili e in povertà energetica nella fase di progressiva eliminazione del gas naturale, la figura del cliente attivo sul mercato del gas naturale, le modalità di fatturazione e i sistemi di misurazione intelligente sia per il gas naturale sia per il sistema dell’idrogeno.

Nello specifico:

  • L’articolo 2 disciplina le modalità di certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio recependo quanto stabilito dall’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1788.
  • L’articolo 3 regola il rapporto contrattuale tra un fornitore di gas naturale o idrogeno e cliente finale. In particolare, individua i diritti e i doveri delle parti, le informazioni che deve contenere il contratto di fornitura, a pena di nullità, le modalità di modifica, recesso o risoluzione del contratto, nonché il prezzo e i metodi di pagamento del servizio. Inoltre, richiede che il servizio offerto al cliente sia di qualità, ma disciplina anche l’ipotesi di disservizio. Infine, viene indicata l’ARERA quale autorità preposta all’adeguamento della disciplina del presente decreto, sia in materia di vendita di gas naturale che di vendita di idrogeno.
  • L’articolo 4 disciplina il passaggio da un fornitore o partecipante al mercato di gas e idrogeno ad un altro da parte di un cliente finale.
  • L’articolo 5 individua le attività a cui deve provvedere l’ARERA, in favore degli utenti di rete, dei clienti finali, dei soggetti interessati e, in particolare, dei clienti vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, nell’ipotesi di disconnessione degli utenti dalla rete, dovuta alla progressiva eliminazione del gas naturale nel rispetto della neutralità climatica.
  • L’articolo 6 consente ai clienti finali del mercato del gas naturale di agire in qualità di clienti attivi. Tali clienti attivi non possono essere soggetti a oneri o procedure aventi carattere discriminatorio o sproporzionato e godono degli stessi diritti degli altri clienti finali. I commi 2 e 3 recano, rispettivamente, le disposizioni applicabili ai clienti attivi di gas naturale e ai clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio del gas naturale rinnovabile.
  • L’articolo 7 illustra le modalità con cui i clienti devono ricevere bollette e informazioni di fatturazione e ne individua i requisiti.
  • L’articolo 8, in attuazione degli articoli 17, 19, 20 e 21 della direttiva (UE) 2024/1788, in materia di sistemi di misurazione intelligenti nel settore del gas naturale, ed in coerenza con il processo di digitalizzazione del sistema energetico, disciplina sistemi di misurazione intelligenti del gas naturale.
  • L’articolo 9, in attuazione dell’articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1788, disciplina i sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell’idrogeno.

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