Nel corso della settimana, è previsto il seguito dell’esame della PDL Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue (A.C. 2708).

 

Relativamente all’iter del provvedimento:

  • La PDL è stata presentata alla Camera, in I lettura, il 19 novembre 2025;
  • È stata assegnata alla Commissione VIII Ambiente in sede Referente il 3 dicembre 2025;
  • L’esame è stato avviato il 28 gennaio 2026 ed è tutt’ora in corso;
  • Nell’ultima seduta, svoltasi l’8 luglio 2026, sono state presentate 71 proposte emendative (disponibili al seguente link);
  • Il seguito dell’esame è previsto nella seduta, al momento, calendarizzata per mercoledì 15 luglio 2026.

 

Relativamente al contenuto:

La proposta di legge si compone di un unico articolo che introduce, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (noto come Testo unico ambientale) l’articolo 62-bis, volto a disciplinare le convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue.

  • Il comma 1 attribuisce alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali la facoltà di stipulare convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario, d’intesa con l’Autorità di bacino distrettuale competente e previo parere non vincolante dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (ATO).
  • Il comma 2 precisa che il parere dell’ente di governo dell’ATO è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale è comunque possibile procedere alla stipulazione della già menzionata convenzione.
  • Il comma 3 individua le attività che possono costituire oggetto delle convenzioni.
  • Il comma 4 stabilisce che costituiscono parti essenziali delle convenzioni l’individuazione dei corsi d’acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché la ripartizione degli oneri connessi, previa definizione degli stessi da parte di una commissione tecnica paritetica composta da sei membri nominati dai soggetti che hanno stipulato la convenzione.
  • Il comma 5 dispone che le convenzioni non possono avere ad oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi.
  • Il comma 6 prevede che tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possano rientrare le attività di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA).
  • Il comma 7 stabilisce che, per lo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possano eseguire lavori in amministrazione diretta ovvero affidarne l’esecuzione a operatori economici nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.
  • Il comma 8 riconosce ai consorzi la facoltà di procedere alla sottoscrizione di convenzioni con gli imprenditori agricoli.
  • Il comma 9 disciplina, infine, la gestione dei materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo nell’ambito degli interventi oggetto di convenzione.

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