C/2026/1172

Causa C-692/23, AVR-Afvalverwerking: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag – Paesi Bassi) – AVR-Afvalverwerking BV / NV BAR-Afvalbeheer, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard, Gemeente Ridderkerk, NV Irado, Afvalsturing Friesland NV (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 3 – Appalto pubblico direttamente aggiudicato a una persona giuridica controllata congiuntamente dalle amministrazioni aggiudicatrici – Presupposti – Soglia delle attività effettuate dalla persona giuridica controllata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici – Articolo 12, paragrafo 5 – Presa in considerazione del fatturato delle società figlie del gruppo di cui la persona giuridica controllata è la società madre – Legislazione contabile dell’Unione – Direttiva 2013/34/UE – Articoli 22 e 24 – Redazione del bilancio consolidato)

GU C, C/2026/1172, 9.3.2026

 

Giudice del rinvio

Gerechtshof Den Haag

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AVR-Afvalverwerking BV

Resistenti: NV BAR-Afvalbeheer, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard, Gemeente Ridderkerk, NV Irado, Afvalsturing Friesland NV

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/24,

deve essere interpretato nel senso che:

la secondo cui più dell’80% delle attività della persona giuridica controllata devono essere effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle condizioni amministrazioni aggiudicatrici che la controllano, quando condizione tale è determinata secondo il criterio del fatturato e conto persona giuridica controllata è la società madre di un gruppo, richiede di prendere in considerazione anche il fatturato delle altre entità facenti parte di tale gruppo, eventualmente sulla base del consolidato fatturato che detta persona giuridica è tenuta a stabilire conformemente agli articoli 22 e 24 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

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