Contributo austriaco ai costi energetici per il trasporto ferroviario di merci – Interrogazione presentata

Contributo austriaco ai costi energetici per il trasporto ferroviario di merci – Interrogazione presentata

Contributo austriaco ai costi energetici per il trasporto ferroviario di merci

5.7.2023

Parlamento Europeo

Interrogazione prioritaria a risposta scritta P-002131/2023

alla Commissione

Articolo 138 del regolamento

Le società di trasporto ferroviario di merci che forniscono servizi di trasporto in Germania possono, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, acquisire un vantaggio finanziario chiamato “freno del prezzo dell’elettricità” se possono dimostrare che gli utenti finali hanno sede in Germania, ovvero operano in Germania con un certificato di sicurezza europeo o licenza.

Pertanto, non solo le società tedesche di trasporto ferroviario di merci, ma anche quelle al di fuori della Germania possono beneficiare del freno al prezzo dell’elettricità, se soddisfano i rispettivi requisiti.

In Austria, invece, le società di trasporto ferroviario di merci devono essere registrate in Austria per poter beneficiare della sovvenzione per i costi energetici. Un’impresa di trasporto merci su rotaia con sede in Germania che opera in Austria con un certificato di sicurezza europeo non può quindi beneficiare di una sovvenzione per i costi energetici.

  • 1.Può la Commissione valutare se questa situazione descritta porterebbe alla violazione del principio della parità di trattamento e della concorrenza leale?
  • 2.In caso affermativo, può la Commissione chiarire se il regolamento austriaco sulle sovvenzioni per i costi energetici è compatibile con il diritto dell’UE o se il paese potrebbe violare il diritto dell’UE con tale regolamento?

Inviato: 5.7.2023