DDL Delega Diritti Sportivi – Bozza e Scheda di sintesi

DDL Delega Diritti Sportivi – Bozza e Scheda di sintesi

Bozza disponibile

Delega al Governo per la revisione dei diritti audiovisivi, digitali e accessori, connessi agli eventi sportivi e ai relativi contenuti, nell’ambito di uno sviluppo innovativo dell’impiantistica sportiva

Art. 1

Oggetto

L’articolo 1 del ddl in titolo contiene l’oggetto dell’intervento normativo.

In particolare, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare:

  • un rapido e sostenibile sviluppo tecnologico e strutturale degli impianti sportivi di nuova realizzazione e dell’ammodernamento, rinnovamento, integrazione e completamento di quelli esistenti;
  • la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori degli eventi sportivi delle competizioni professionistiche a squadre.

Tempistiche:

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con l’Autorità politica delegata all’innovazione e alla trasformazione digitale, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, possono essere adottati eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi.

Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale ciascun decreto può essere comunque emanato. Se il termine per l’espressione del parere scade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di 90 giorni.

Art. 2

Principi

L’articolo 2 detta i princìpi cui deve essere conforme la delega. In sintesi:

  • tutela degli spettatori che fruiscono dal vivo degli eventi sportivi o attraverso reti e piattaforme audiovisive e piattaforme digitali o altri strumenti di comunicazione;
  • riconoscimento in capo al soggetto che organizza la competizione professionistica e alle società sportive la contitolarità di tutti i diritti audiovisivi, di tutti i diritti digitali e di tutti i diritti accessori degli eventi sportivi, attribuendo:
  • definizione della figura e del ruolo dell’organizzatore, dei licenziatari e del contratto di licenza e della relativa durata;
  • previsione della disciplina dei diritti digitali e dei diritti accessori, quali beni oggetto di valore economico e patrimoniale, qualunque sia la tecnologia utilizzata, anche basata sull’intelligenza artificiale, la cui genuinità e veridicità deve essere, a tutela degli operatori e degli utenti, certificata dall’organizzatore perché possano essere immessi nel mercato nazionale e internazionale;
  • disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori degli eventi sportivi.
  • disciplina di un modello di gestione della produzione audiovisiva e digitale, inclusa la relativa titolarità, che consenta all’organizzatore di gestire tutte le fasi della produzione e di coordinare gli standard produttivi;
  • equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dall’esercizio dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori tra le società sportive;
  • in capo alle leghe, consorzi o altre entità comunque denominate che raggruppano le società sportive partecipanti allo stesso campionato, riconoscimento della contitolarità dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori con le società che vi partecipano e che fanno parte della medesima lega, consorzio, entità e prevedendo una disciplina semplificata per la relativa commercializzazione centralizzata ed esclusiva;
  • riconoscimento dell’impiantistica sportiva, quale elemento strategico per lo sviluppo del sistema sportivo e della competitività dell’Italia, anche nell’ambito del Piano Infrastrutturale Strategico Nazionale in conformità, per quanto di eventuale applicazione, con il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • riconoscimento dei requisiti di accessibilità, funzionalità e sostenibilità in relazione a pianificazione, progettazione, costruzione, ristrutturazione, funzionamento e gestione degli impianti sportivi, le cui soluzioni tecniche e progettuali devono essere in sintonia con le esigenze degli utenti, delle comunità circostanti e dell’ambiente, e garantire condizioni di sicurezza tenendo conto delle specificità degli impianti e delle attività che vi si svolgono.

Art. 3

Criteri

L’articolo 3 del DDL in titolo stabilisce che la delega è esercitata secondo criteri che mirano a:

  • Disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori in modo da consentire all’organizzatore di esercitarli direttamente oppure di licenziarli in forma centralizzata, con modalità idonee a ottenere il miglior risultato economico, garantendo accesso, parità di trattamento e libera concorrenza a tutti gli operatori, ferma la possibilità di esclusiva fino a 3 anni, e oltre solo previa verifica dell’AGCOM.
  • Possibilità per l’organizzatore, anche tramite società controllate, di esercitare direttamente i diritti, con accesso ai servizi tecnici e commerciali degli operatori audiovisivi e digitali.
  • Facoltà per ciascuna società sportiva di esercitare e commercializzare:
  • i diritti di archivio;
  • i diritti di gestione dei rapporti con i tifosi;
  • i diritti su dati prestazionali e statistici degli atleti;
  • i diritti di immagine degli atleti;
  • i diritti audiovisivi e digitali di natura secondaria.
  • Riconoscimento all’organizzatore del diritto di esercitare i diritti di cui sopra per finalità promozionali, pubblicitarie, giochi e scommesse, anche su piattaforme digitali, realtà virtuale e aumentata.
  • Gestione centralizzata della produzione audiovisiva e digitale dell’evento sportivo da parte dell’organizzatore, anche da remoto, inclusa post-produzione e grafiche virtuali.
  • Previsione del diritto di cronaca nel rispetto dei vincoli comunitari e nazionali.
  • Definizione dei dati e dei metadati generati dagli eventi sportivi e dalle riprese audiovisive.
  • Riconoscimento della contitolarità del trattamento dei dati di profilazione e anagrafiche degli utenti tra operatore e organizzatore.
  • Riconoscimento in capo all’organizzatore dei diritti di sfruttamento in forma centralizzata dei diritti digitali per eventi e-sport, con misure di defiscalizzazione e procedure accelerate, escluse le attività riconducibili alla disciplina dei giochi e scommesse.
  • Ripartizione delle risorse economiche e finanziarie del mercato dei diritti, con:
  • una parte prevalente superiore al 50% distribuita in parti uguali,
  • una parte per merito sportivo (post stagione 1999/2000),
  • una parte sulla base della formazione e dell’utilizzazione dei giovani italiani.
  • Disciplina della quota di mutualità generale di sistema da applicare sui ricavi della commercializzazione dei diritti, da destinare:
  • ad altri organizzatori,
  • alle finalità di cui alle lettere l), p), q) e r).
  • Predisposizione di strumenti per impedire l’uso illecito delle immagini audiovisive e digitali e contrastare il gioco d’azzardo patologico, riconoscendo anche una quota della raccolta giochi e scommesse a favore degli organizzatori.
  • Ripartizione delle competenze di vigilanza tra AGCOM, AGCM e, per i diritti digitali, l’Agenzia per l’Italia Digitale.
  • Applicazione della nuova disciplina alle competizioni con inizio dopo il 1° luglio 2026.
  • Disciplina di un periodo transitorio per i contratti in essere.
  • Individuazione, con il supporto di Sport e Salute S.p.A. e dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, dei criteri per lo sviluppo e la valorizzazione dell’impiantistica sportiva secondo criteri di efficienza, sostenibilità, accessibilità, sicurezza e redditività, anche tramite:
  • razionalizzazione e semplificazione delle procedure;
  • misure di defiscalizzazione;
  • estensione dei modelli di partenariato pubblico-privato.
  • Previsione dei criteri per la digitalizzazione e connettività degli impianti sportivi (banda ultra-larga, 5G, realtà virtuale e aumentata).
  • Sviluppo delle infrastrutture sportive per ridurre i costi e le emissioni, migliorare i consumi energetici e idrici, anche attraverso il Fondo Transizione 5.0.

Art. 4

Entrata in vigore e invarianza finanziaria

L’articolo 4 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione e disciplina l’invarianza finanziaria.