Decreto Ministeriale – Veicoli investimento

Decreto Ministeriale – Veicoli investimento

Decreto Ministeriale – Veicoli investimento – Bozza del 16 Ottobre 2023

Art. 1 – I veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato

Definizione di Soggetto Indipendente:

  1. Qualunque soggetto (residente o non, operante direttamente o tramite un’entità stabile nel territorio) che rappresenta i veicoli di investimento non residenti o le società da essi controllate e che conclude o facilita contratti legati a strumenti finanziari, inclusi derivati e partecipazioni al capitale, è considerato indipendente da tali veicoli.

Classificazione dei Veicoli di Investimento Indipendenti:

  1. a) Organismi di investimento dell’UE o dello spazio economico europeo conformi alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.
  2. b) Organismi di investimento situati in Stati specifici elencati nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 che:
    • raccolgono patrimonio da molti investitori e lo gestiscono autonomamente seguendo una politica di investimento prestabilita.
    • Sono sottoposti a vigilanza prudenziale e hanno normative comparabili alle direttive europee menzionate.
  3. c) Enti situati in Stati specifici elencati nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 che:
    • Investono capitale raccolto da terzi.
    • Nessun singolo soggetto detiene più del 20% del loro capitale o patrimonio.
    • Il capitale è gestito collettivamente e autonomamente dagli investitori.

Residenza delle Società Controllate:

  1. Le società controllate dai veicoli di investimento menzionati nel punto 2 e non residenti nel territorio dello Stato devono essere fiscali residenti in uno Stato o territorio elencato nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Considerazioni sulla Partecipazione:

  1. Le partecipazioni senza diritti amministrativi sono escluse dal calcolo della quota di partecipazione.
  2. La soglia del 20% di partecipazione può essere temporaneamente sospesa se il veicolo di investimento aumenta o diminuisce il suo capitale, ma per non più di 12 mesi.
  3. La soglia del 20% non si applica quando il veicolo inizia la liquidazione per rimborsare gli investitori.

Art. 2 – Requisiti dell’agente indipendente

Definizione di Agente Indipendente:

  1. Un soggetto residente o una stabile organizzazione di un soggetto non residente che agisce per conto del veicolo di investimento non residente (come definito nell’articolo 1, comma 2, lettera c)) è considerato indipendente se lui stesso, i suoi dipendenti e amministratori soddisfano le condizioni descritte nei commi 2 e 3.

Limitazioni sulle Cariche Amministrative:

  1. Gli agenti indipendenti non devono avere ruoli negli organi amministrativi o di controllo del veicolo di investimento non residente o delle sue controllate.
  2. Questo divieto riguarda le cariche con deleghe generali operative. Tuttavia, deleghe specifiche riferite a singoli atti sono escluse da questo divieto.

Limitazioni sulla Partecipazione Economica:

  1. Gli agenti indipendenti non possono detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento che superi il 25% del totale dei risultati economici del veicolo.
  2. Per calcolare questa percentuale, si considerano anche le partecipazioni detenute da soggetti che fanno parte dello stesso gruppo dell’agente o che sono controllati da esso.
  3. Questo calcolo considera sia il rendimento pro-rata derivante da investimenti nel veicolo e nelle sue controllate, sia qualsiasi rendimento che superi tale quota pro-rata.

Art. 3 – Disposizioni comuni

Definizione di Controllo:

  1. Per determinare il rapporto di controllo come menzionato in questo decreto, si applica la definizione fornita dall’articolo 2359, comma 1, del codice civile.

Operatività di Soggetti Non Residenti:

  1. Un soggetto non residente, che agisce per conto di un veicolo di investimento non residente o delle sue controllate, può operare nel territorio dello Stato anche attraverso una stabile organizzazione.

Documentazione di Remunerazione:

  1. Il soggetto residente o la stabile organizzazione di un soggetto non residente, che agisce per conto di un veicolo di investimento non residente, se fornisce servizi nell’ambito di accordi con entità dello stesso gruppo, deve avere documentazione adeguata della remunerazione ricevuta. Questa documentazione deve dimostrare la conformità al principio di libera concorrenza come stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Scopo e Valutazione dell’Indipendenza:

  1. Le disposizioni di questo decreto hanno lo scopo esclusivo di realizzare le finalità previste dall’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Per valutare l’indipendenza di un soggetto che opera per conto di veicoli di investimento non residenti, non è rilevante se l’attività svolta da tale soggetto nel territorio dello Stato è soggetta a restrizioni normative. Ciò che conta è che siano rispettati i requisiti dell’articolo 162, comma 7-quater, del testo unico delle imposte sui redditi.