Direttiva sui servizi di media audiovisivi – Risposta Commissione Europea

Direttiva sui servizi di media audiovisivi – Risposta Commissione Europea

Direttiva sui servizi di media audiovisivi – Risposta Commissione

Risposta data dal sig. Breton a nome della Commissione europea

19.7.2023

Interrogazione scritta

L’attuale definizione di opere europee è contenuta nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera n), della direttiva sui servizi di media audiovisivi [1] . Comprende opere provenienti da Stati membri dell’UE e da Stati terzi europei aderenti alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (ECTT), purché siano soddisfatti i requisiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo [2] .

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera e pertanto, secondo tale definizione, le opere audiovisive originarie del Regno Unito sono considerate opere europee purché soddisfino i suddetti requisiti.

Di conseguenza, tali opere possono essere prese in considerazione dalle emittenti e dai fornitori di servizi di video on demand per l’adempimento dei loro obblighi di quota per le opere europee, rispettivamente ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Il commissario per il mercato interno ha recentemente annunciato un dialogo con le industrie audiovisive con l’obiettivo di riflettere sul modo migliore per sostenerne la competitività.

Il dialogo si baserà sui risultati del rapporto Media Industry Outlook, pubblicato il 15 maggio 2023, che delinea le tendenze più importanti nei settori dell’audiovisivo (in particolare streaming), dei videogiochi e dei mezzi di informazione.

In tale contesto, si dovrebbe affrontare lo sfruttamento e la conservazione dei diritti di proprietà intellettuale e delle opere europee.

  • [1]  Direttiva 2010/13/UE modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808.
  • [2]  <QT.START> ‘ </QT.START> opere realizzate principalmente con autori e lavoratori residenti in […] [Stati membri o Stati terzi europei aderenti all’ECTT] a condizione che rispettino una delle seguenti tre condizioni:/(i) siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;/(ii) la produzione delle opere sia supervisionata ed effettivamente controllata da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;/(iii) il contributo dei coproduttori di tali Stati al totale i costi di coproduzione sono preponderanti e la coproduzione non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati. <QT.END> ‘ </QT.END>