Implementazione di sistemi di trasporto intelligenti per una migliore mobilità nell’Unione europea – Risposta Commissione europea

Implementazione di sistemi di trasporto intelligenti per una migliore mobilità nell’Unione europea – Risposta Commissione europea

Implementazione di sistemi di trasporto intelligenti per una migliore mobilità nell’Unione europea – Risposta Commissione

Nella direttiva riveduta sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS)[1] l’obbligo di predisporre servizi è limitato al servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (SRTI). L’aggiunta di servizi supplementari all’allegato IV può avvenire solo mediante una revisione della direttiva.

Il regolamento delegato (UE) n. 886/2013[2] definisce il servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale come un servizio che fornisce un contenuto minimo concordato inerente alla sicurezza stradale, accessibile con il minimo sforzo da un massimo di utenti finali. La fornitura di questo servizio è legata all’obbligo di rendere disponibili e accessibili i dati SRTI (allegato III della direttiva riveduta). L’obbligo non è quello di garantire che tutti i fornitori di dati SRTI forniscano anche il servizio SRTI agli utenti finali, ma che esista almeno un servizio, il quale può essere fornito da un’autorità pubblica o da un operatore privato.

La direttiva ITS e il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 non specificano quando viene attivata un’allerta relativa alla sicurezza (ad esempio, non definiscono quando le condizioni meteorologiche diventano avverse). Ciò consente alle autorità competenti di tenere conto di tutti i fattori pertinenti per la prestazione del servizio in uno specifico Stato membro o regione, il che implica anche che possono esserci differenze nella pratica. Inoltre, la fornitura obbligatoria di taluni servizi ITS non richiede investimenti nelle apparecchiature della rete poste ai margini della carreggiata per raccogliere o condividere informazioni.

L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 aggiunge che i gestori della rete stradale e i prestatori di servizi di natura pubblica o privata provvedono all’aggiornamento tempestivo e alla qualità dei dati messi a disposizione tramite il rispettivo punto d’accesso. Ciò esclude la diffusione di dati di scarsa qualità e contribuisce a garantire che siano condivise dal servizio solo informazioni pertinenti.

  • [1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0040
  • [2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32013R0886