Corte Ue, gli Stati possono limitare gli assegni sociali ai cittadini extra-Ue

Sentenza sul rifiuto dell’Inps nel caso di una cittadina albanese in Italia

Uno Stato dell’Unione europea può richiedere un permesso di soggiorno di lungo periodo per concedere un assegno di assistenza sociale a cittadini di Paesi terzi.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue pronunciandosi sul caso di una cittadina albanese in Italia con permesso di soggiorno per motivi familiari di due anni, alla quale l’Inps ha negato l’assegno sociale proprio perché non aveva il permesso di lungo periodo. Secondo la Corte, tali prestazioni rientrano nell’assistenza sociale e non nella sicurezza sociale legata ai contributi. Il diritto dell’Unione, sottolinea la Corte a Lussemburgo, non impone agli Stati membri il rispetto del principio della parità di trattamento per la concessione di questo tipo di assegni.

La decisione nasce da una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale italiana, chiamata a valutare appunto se il requisito del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, previsto dalla legislazione italiana per i cittadini di Paesi terzi, fosse compatibile con il diritto dell’Unione e con il principio di parità di trattamento tra cittadini degli Stati membri e cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente nell’Ue.

Nella sentenza i giudici ricordano che il principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell’Unione si applica, in materia sociale, solo alle misure di sicurezza sociale destinate alle persone attive sul mercato del lavoro. Si tratta di prestazioni che coprono rischi specificamente previsti dalla legislazione europea, sono concesse in modo non discrezionale e sono finanziate dai contributi versati da lavoratori e datori di lavoro.

L’assegno sociale oggetto della causa, osserva la Corte, è invece una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, concessa indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa e destinata a far fronte a uno stato di bisogno derivante dall’indigenza. Per questo motivo non rientra nella nozione di sicurezza sociale, ma in quella di assistenza sociale a carico delle finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

In tale contesto, conclude la Corte, gli Stati membri restano liberi di subordinare la concessione di queste prestazioni a condizioni che attestino un certo grado di integrazione dei cittadini di Paesi terzi nello Stato membro ospitante, come il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

 

Di seguito la sentenza della Corte di Giustizia europea

  1. 27/2026 : 05 mar 2026

Sentenza della Corte nella causa C-151/24 [Luevi] 

(il documento PDF si apre in una nuova scheda)

Aiuti sociali ai cittadini di paesi terzi: gli Stati membri possono richiedere il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo

 

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