La pratica del frazionamento dei macroprogetti di energia rinnovabile – Risposta della Commissione Europea

La pratica del frazionamento dei macroprogetti di energia rinnovabile – Risposta della Commissione Europea

La pratica del frazionamento dei macroprogetti di energia rinnovabile – Risposta della Commissione

Risposta a nome della Commissione europea

5.6.2023

Interrogazione scritta

La direttiva sulle energie rinnovabili [1] non definisce i macroprogetti superiori a 50 MW e gli Stati membri conservano la facoltà di attribuire la responsabilità della pianificazione e del rilascio delle autorizzazioni al livello amministrativo appropriato.

I progetti di energia rinnovabile rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) [2] e sono soggetti a una valutazione se possono avere effetti significativi sull’ambiente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva.

Come confermato dalla Corte di giustizia dell’UE [3] , la finalità della direttiva VIA non può essere elusa mediante la suddivisione dei progetti.

Fatte salve le competenze della Commissione in quanto custode dei trattati, il rispetto quotidiano del diritto dell’UE rientra in primo luogo nella competenza delle autorità nazionali, comprese quelle giudiziarie, che sono maggiormente in grado di valutare situazioni individuali come quella richiamata dall’art. l’onorevole parlamentare e intervenire se necessario.

Il regolamento del Consiglio per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili [4] consente agli Stati membri di esentare i progetti di energia rinnovabile da determinate valutazioni ambientali, anche ai sensi della direttiva VIA, a condizione che i progetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, siano ubicati in un’area dedicata alle energie rinnovabili, la cui designazione è stata oggetto di valutazione ambientale strategica.

In tutti gli altri casi, continuano ad applicarsi le pertinenti valutazioni previste dalla legislazione ambientale dell’UE.