DISEGNO DI LEGGE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

 COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO

“Legge di semplificazione normativa”

SINTESI

ART. 1 (Legge annuale di semplificazione normativa)

L’articolo 1 del presente Ddl disciplina che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge per la semplificazione, il riordino e il riassetto dei settori della normativa vigente, anche mediante delega legislativa. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate.

ART. 2 (Principi e criteri direttivi generali per l’esercizio delle deleghe legislative)

L’articolo 2 del Disegno di legge elenca i principi a cui deve attenersi il Governo nell’esercizio delle deleghe legislative:

  • riordino delle disposizioni per settori omogenei;
  • coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti;
  • emanazione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione;
  • riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione;
  • riordino, riassetto e semplificazione della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate;
  • semplificazione della normativa concernente i rapporti fra amministrazione, cittadino e impresa;
  • limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non indispensabili.

ART. 3 (Normativa di principio)

L’articolo 3 precisa che i principi e criteri direttivi previsti si considerano richiamati dalla legge annuale di semplificazione normativa. Le disposizioni di cui all’articolo 2 relative al riordino, riassetto e semplificazione della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate e alla semplificazione della normativa concernente i rapporti fra amministrazione, cittadino e impresa valgono quali principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

ART. 4 (Valutazione di impatto generazionale delle leggi)

L’articolo 4 riguarda la valutazione dell’impatto generazionale delle leggi. In particolare, disciplina che la valutazione di impatto generazionale (VIG) consiste nell’esame preventivo dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ambientali, sociali o economici ricadenti sui giovani e sulle generazioni future. La VIG dei disegni di legge del Governo è effettuata nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione ed è, in ogni caso, necessaria se il disegno di legge determina effetti significativi di tipo ambientale, sociale o economico, inclusi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5 (Disposizioni per la digitalizzazione dell’attività e della produzione normativa)

L’articolo 5 del Ddl prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disciplina delle modalità digitali di formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • disciplina della produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell’amministrazione digitale;
  • graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente;
  • individuazione delle modalità di conservazione e di raccolta degli atti normativi.

Infine, si prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, con il procedimento di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 6 (Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali)

Ai sensi dell’articolo in titolo, comma 1, i regolamenti ministeriali possono essere emanati con modalità digitali, mediante documenti informatici.

Il comma 2 prevede che la sottoscrizione dei regolamenti ministeriali con firma digitale integra e sostituisce le procedure analogiche.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero della giustizia, adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.

Art. 7(Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale)

Ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 1 stabilisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi specifici.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi in attuazione delle delega possono essere adottati anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 prevede che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può adottare decreti legislativi modificativi.

I commi 4 e 5 stabiliscono che con uno o più regolamenti le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi o di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono riunite in un regolamento unico.

Art. 8 (Delega al Governo in materia di istruzione)

Ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di istruzione. Il comma 1 stabilisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi specifici della delega.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi in attuazione delle delega possono essere adottati anche su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito.

Il comma 3 prevede che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può adottare decreti legislativi modificativi.

I commi 4 e 5 stabiliscono che con uno o più regolamenti le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi o relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi son riunite in un regolamento unico.

Art. 9 (Delega al Governo in materia di disabilità)

Ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2025, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità. Il comma 1 stabilisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi specifici della delega.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi in attuazione delle delega possono essere adottati anche su proposta del Ministro per le disabilità.

Il comma 3 prevede che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può adottare decreti legislativi modificativi.

Il comma 4 stabilisce che il Governo completa il processo di semplificazione emanando una raccolta organica delle norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

Art. 10 (Delega al Governo in materia di protezione civile)

Ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’aggiornamento e l’integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni. Il comma 1 stabilisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi specifici della delega.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi in attuazione delle delega possono essere adottati anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Art. 11 (Clausola di invarianza finanziaria)

Ai sensi del comma 1, dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica sulla neutralità finanziaria del medesimo ovvero sui nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

…

Condividi questo contenuto

Parlamento italiano

parlamento italiano immagine di anteprima

Parlamento Europeo

parlamento europeo immagine di anteprima

Tematiche