Legge sui servizi digitali – Risposta Commissione
Interrogazione a risposta scritta E-001124/2023
alla Commissione
articolo 138 del regolamento
Harald Vilimsky (ID), Georg Mayer (ID)
La Commissione intende creare un insieme unico di norme che disciplinano l’uso delle piattaforme Internet, in particolare per aumentare i diritti degli utenti e la certezza del diritto per i titolari dei diritti. Ciò solleva una serie di domande:
- 1.Il nuovo Digital Services Act stabilisce rimedi legali per il caso in cui i contributi degli utenti vengano cancellati. Intende la Commissione mettere in atto meccanismi per prevenire un’ondata di utenti che eseguano tali ricorsi legali?
- 2.Regole diverse si applicheranno alle aziende che hanno più di un certo numero di utenti. Cosa impedirà alle piattaforme di “dividersi” per aggirare queste regole?
- 3.Affinché alcune disposizioni possano essere applicate, gli utenti oi fornitori devono essere chiaramente identificati. Fino a che punto dovrebbe spingersi questa identificazione degli utenti e dei titolari dei diritti e sarebbe compatibile con i diritti di protezione dei dati?
Inviato: 3.4.2023
Risposta data dal sig. Breton a nome della Commissione europea
23.5.2023
La legge sui servizi digitali (DSA) [1] impone a tutti i fornitori di servizi di hosting, comprese le piattaforme online, di attuare misure per contrastare i contenuti illegali online. Per garantire che tali misure non pregiudichino indebitamente la libertà di espressione, le norme sono attentamente calibrate, accompagnate da solide garanzie e prevedono misure di protezione contro l’uso improprio di questo sistema.
Le norme più rigorose della DSA si applicano alle piattaforme online e ai motori di ricerca online molto grandi, vale a dire i servizi con una media di oltre 45 milioni di utenti mensili attivi nell’Unione. La DSA fornisce definizioni chiare di ciò che è considerato una piattaforma online e la Commissione ha pubblicato, sul suo sito web, un documento di orientamento dettagliato [2] per garantire una metodologia coerente per il conteggio del numero medio di utenti di tali piattaforme, affrontando il rischio di elusione delle regole.
Il DSA è stato progettato nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) [3] e della Direttiva ePrivacy [4] . Non pregiudica le norme e le garanzie stabilite in tali atti dell’Unione, ma ne integra l’applicazione.
- [1] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali), GU L 277 del 27.10.2022 , P. 1-102.
- [2] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/dsa-guidance-requirement-publish-user-numbers
- [3] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
- [4] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201, 31.7.2002, pag. 37 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058