C/2026/1543

P10_TA(2025)0211 — Proroga della deroga per i veicoli pesanti a emissioni zero — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l’infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti (COM(2025)0348 – C10-0130/2025 – 2025/0188(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

GU C, C/2026/1543, 15.4.2026

P10_TA(2025)0211

Proroga della deroga per i veicoli pesanti a emissioni zero

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte degli oneri per l’infrastruttura o dei diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti (COM(2025)0348 – C10-0130/2025 – 2025/0188(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2026/1543)

Il Parlamento europeo,

—

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0348),

—

visti l’articolo 294, paragrafo 2, e l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0130/2025),

—

visto l’articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

—

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2025 ( 1 ) ,

—

previa consultazione del Comitato delle regioni,

—

visto l’impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 settembre 2025, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell’articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

—

visti gli articoli 60 e 170 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifica sostanzialmente o intende modificarla sostanzialmente;

3.

incaricare il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

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