Violazione dei diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo – Risposta Commissione
Negli ultimi due decenni l’UE ha adottato norme volte a vietare la discriminazione dei passeggeri con disabilità quando utilizzano il trasporto aereo, ferroviario, con autobus e per vie navigabili, e a garantire che i passeggeri con disabilità ricevano assistenza gratuita per utilizzare tali modi di trasporto[1]. L’UE ha inoltre adottato norme volte ad eliminare gradualmente le barriere in alcuni veicoli e infrastrutture di trasporto[2].
Sulla base della legislazione vigente, nel 2021 la Commissione ha pubblicato una proposta legislativa volta a rendere la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) più accessibile alle persone con disabilità, con particolare attenzione per l’accesso senza barriere ai nodi di trasporto multimodale[3].
Inoltre, la Commissione sta attualmente preparando un modulo standard unionale per le richieste di rimborso e risarcimento da parte dei passeggeri del trasporto ferroviario. Questo modulo standard sarà accessibile alle persone con disabilità, facilitando in tal modo l’esercizio dei loro diritti[4].
Infine, la Commissione ha previsto di rivedere nel 2023 il quadro normativo in materia di diritti dei passeggeri per migliorare il rispetto dei diritti dei passeggeri (compresi i diritti dei passeggeri con disabilità) da parte degli operatori dei trasporti e il controllo dell’applicazione da parte delle autorità nazionali di contrasto e per garantire la protezione dei passeggeri con disabilità che utilizzano trasporti multimodali[5].
- [1] I seguenti regolamenti dell’UE riconoscono il diritto alla non discriminazione e all’assistenza gratuita delle persone con disabilità:— regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1);— regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1);— regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (GU L 55 del 28.2.2011);— regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021) che abroga, a decorrere dal 7 giugno 2023, il regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
- [2] La seguente legislazione dell’UE aumenta l’accesso ai trasporti senza barriere a favore delle persone con disabilità:— regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110), che è una norma ad ampio spettro sull’accessibilità dei treni e delle infrastrutture ferroviarie;— direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009);— regolamento (UE) 2019/2144 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada (GU L 325 del 16.12.2019);— regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013).
- [3] COM (2021) 812 final.
- [4] Sulla base dell’articolo 18, paragrafo 6, e dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/782. Cfr. anche https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13686-Diritti-dei-passeggeri-del-trasporto-ferroviario-modulo-standard-per-le-richieste-di-rimborso-e-risarcimento_it
- [5] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13290-Viaggiare-migliore-protezione-dei-passeggeri-e-dei-loro-diritti_it