Nel corso della settimana, è previsto il seguito dell’esame in Commissione Affari sociali della Camera, in sede referente, del DDL Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 2700).

 

Al riguardo, si rammenta che l’esame del provvedimento è stato avviato il 10 dicembre 2025 e che, al momento, è in corso l’esame delle proposte emendative presentate.

 

Relativamente al contenuto del DDL, si rileva che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, con cui il Governo intende procedere a una razionalizzazione complessiva dell’ordinamento delle professioni sanitarie, affrontando per la prima volta in maniera globale molte problematiche che da tempo inficiano l’efficienza del sistema.

Il testo si compone complessivamente di nove articoli, organizzati in tre Capi:

  • il Capo I, contenente i primi sei articoli, prevede una delega al Governo in materia di professioni sanitarie;
  • il Capo II (articoli 7 e 8) reca disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
  • infine, il Capo III, composto dall’articolo 9, reca le disposizioni finanziarie.

 

Nello specifico, l’articolo 7 reca modifiche al codice penale in materia di punibilità per colpa nell’ambito della professione sanitaria.

Nell’ordinamento vigente, la punibilità relativa agli eventi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nell’esercizio di una professione sanitaria è esclusa qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali e sempre che le predette raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Ciò considerato, nell’articolo 7 si prevede quanto segue:

  • il comma 1, lettera a), novella l’articolo 590-sexiesdel Codice penale, estendendo l’esclusione della punibilità ad altre possibili forme del fatto colposo, quali la negligenza e l’imprudenza, e specifica che l’esclusione della punibilità è limitata ai casi diversi dalla colpa grave.
  • Il comma 1, lettera b), introduce nel Codice penale l’articolo 590-septies, il quale si stabiliscono i criteri da prendere in considerazione ai fini dell’accertamento della colpa o del suo grado.

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