Nel corso della settimana, è previsto il seguito dell’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerente alla disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento (Camera – Atto n. 440; Senato – Atto n. 440).
Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere il 12 agosto 2026 ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni, corredato dalle relazioni illustrativa e tecnica, dall’analisi tecnico-normativa e dai pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.
Relativamente, al contenuto dello schema di regolamento, esso si compone di 4 articoli e reca un aggiornamento della disciplina regolamentare.
Nello specifico, l’articolo 2 è composto da un solo comma articolato in lettere, e reca novelle al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
- La lettera a) dell’articolo 2, comma 1, dello schema reca varie modifiche all’articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. I numeri 1) e 2) della lettera a) suddividono la sezione A dell’albo – relativa ai titolari di laurea magistrale – in tre settori, indicando altresì i rispettivi titoli professionali; i settori sono i seguenti: biologia generale e biomedica (titolo: biologo generale e biomedico); ambiente (titolo: biologo ambientale); nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti (titolo: biologo nutrizionista). Il numero 3) reca una conseguente novella di coordinamento. Il numero 4) elenca, in primo luogo, le classi di laurea magistrale abilitanti all’iscrizione in uno dei tre settori della sezione A; alcune di tali classi di laurea sono menzionate per tutti e tre i settori, fermo restando che (in base alla disciplina di cui alle successive novelle) nell’ambito del corso di laurea e, in particolare, nell’ambito del tirocinio e della suddetta prova pratica valutativa viene già individuato il settore di destinazione. Il numero 4) elenca anche le classi di laurea triennale abilitanti alla sezione B dell’albo (per la quale resta immutato il titolo professionale di biologo iunior).
- La successiva lettera b) sostituisce l’articolo 31 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328, relativo alle attività che formano l’oggetto delle attività professionali del biologo. Nella formulazione proposta, l’articolo si compone di due commi, relativi, rispettivamente, alla sezione A e alla sezione B dell’albo. Per la sezione A vengono indicate le attività pertinenti per ciascuno dei suddetti tre settori, ferma restando, per tutti gli iscritti alla medesima sezione, la competenza per le attività consentite anche agli iscritti alla sezione B, le quali sono indicate nel comma 2.
- Le successive lettere c) e d) introducono, all’interno dei corsi delle classi di laurea magistrale abilitanti per la sezione A dell’albo: lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV), che in parte può essere effettuato già nell’ambito del corso di laurea triennale; lo svolgimento, dopo il conseguimento del giudizio di idoneità relativo al tirocinio, di una prova pratica valutativa. Dopo il superamento di quest’ultima (con un giudizio di idoneità che non concorre a determinare il voto di laurea), lo studente accede alla discussione della tesi di laurea.
- Analogamente, le lettere e) ed f) prevedono, all’interno dei corsi delle classi di laurea triennale abilitanti per la sezione B dell’albo, lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) e di una successiva prova pratica valutativa. Anche in questa fattispecie, dopo i giudizi di idoneità, lo studente accede alla discussione della tesi. Per entrambe le tipologie di tirocinio summenzionate, le novelle prevedono che esso si svolga sulla base di una convenzione dell’università con soggetti pubblici o privati; per i tirocini delle classi di laurea abilitanti per la sezione A, la novella di cui alla lettera c) definisce in termini distinti le competenze da acquisire a seconda del settore di destinazione. Per entrambe le tipologie summenzionate di prova pratica valutativa, si prevede una commissione giudicatrice paritetica (tra docenti universitari e professionisti), composta da almeno quattro membri. Per le classi di laurea abilitanti per la sezione A, con lo svolgimento della suddetta prova pratica valutativa si verifica l’acquisizione, durante il tirocinio, delle conoscenze, delle competenze e delle abilità comprese negli ambiti di attività relative al settore nel quale lo studente si abilita (lettera d) citata).
- La lettera g) abroga l’articolo 34 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328, recante norme transitorie e finali, le quali sono ora ridefinite dal successivo articolo 3 dello schema.
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