Alla Camera è stata presentata l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09406 a firma dell’On. Costa (FI) del 21 ottobre 2026 relativa al controllo automatico delle dichiarazioni fiscali e gli impatti sui contribuenti

premesso che:

il controllo automatico delle dichiarazioni, effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l’Iva, è una verifica svolta dall’Agenzia delle entrate mediante una procedura automatizzata sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni dei contribuenti e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria;

il sistema informatico dell’Agenzia verifica automaticamente che le imposte, ritenute e contributi indicati nella dichiarazione siano calcolati correttamente e che i relativi versamenti risultino effettuati entro le scadenze previste e per gli importi dovuti;

se il sistema non rileva anomalie, la dichiarazione viene semplicemente acquisita senza ulteriori avvisi da parte dell’Agenzia; in caso contrario, l’Agenzia procede con l’invio al contribuente, a mezzo posta o con mezzi telematici, di una comunicazione di irregolarità per informarlo di aver riscontrato nella dichiarazione incongruenze, omissioni, errori di calcolo o versamenti mancanti, consentendogli di regolarizzare la sua posizione e pagare le somme dovute con il vantaggio di sanzioni ridotte oppure di precisare le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti, impegnandosi a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Se entro tale termine il contribuente non fornisce chiarimenti o non effettua il pagamento dell’importo dovuto, la somma viene iscritta a ruolo, con tutti gli effetti conseguenti;

è pertanto evidente che: 1) per contrastare la fondatezza della richiesta dell’Agenzia il contribuente debba avvalersi di un professionista; 2) tale procedura determina un’inversione dell’onere della prova che incombe sul contribuente;

purtroppo gli ultimi dati disponibili sono piuttosto risalenti: infatti nel Rapporto di verifica dei risultati della gestione 2024 dell’Agenzia delle entrate-riscossione, pubblicato nel giugno 2025, l’analisi delle autotutele effettuate nei confronti dei contribuenti a seguito del controllo automatico è incentrata sull’anno d’imposta 2021, in considerazione che le varie fasi dell’attività di controllo si sono concluse nel corso del 2024;

da tale Rapporto risulta che nell’anno d’imposta 2021 le comunicazioni ai contribuenti a seguito di controllo automatico sono state 6.462.639, di cui 5.191.845 irregolari con richiesta di versamento; di tali comunicazioni 720.695 sono state rettificate e tra queste 530.580 sono state annullate;

confrontando tali dati con quelli relativi agli anni d’imposta 2019 e 2020, emerge un andamento costante dell’attività svolta sia in termini di comunicazioni rettificate, sia di comunicazioni annullate;

sul totale delle comunicazioni inviate dall’Agenzia nel 2021, a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni la percentuale di quelle annullate è dell’8,21 per cento mentre la percentuale di quelle rettificate è pari all’11,15 per cento;

al fine di formulare una valutazione, occorre conoscere se il rapporto tra le comunicazioni recapitate e quelle rettificate o annullate sia ridotto negli anni, ma soprattutto conoscere il rapporto tra il numero di chiarimenti forniti dal contribuente e quello di comunicazioni rettificate o annullate –:

se, relativamente al numero di comunicazioni inviate ai contribuenti a seguito di controllo automatico e al numero di comunicazioni rettificate ed annullate, risultino disponibili dati più aggiornati rispetto a quelli relativi al periodo d’imposta 2021;

se, a fronte di 6.462.639 comunicazioni recapitate nel 2021, disponga di dati in ordine a:

quanti siano stati i chiarimenti forniti dai contribuenti;

quante comunicazioni siano state annullate o rettificate a seguito dei chiarimenti o dei documenti prodotti dai contribuenti;

quante siano state le somme pagate dai contribuenti entro la scadenza dei termini senza fornire chiarimenti o ulteriore documentazione;

quante siano state le somme iscritte a ruolo per mancato pagamento o riscontro nei termini prescritti dalla legge.

 

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