Nel corso della settimana, la Commissione Finanza (6°) del Senato è convocata per il seguito dell’esame del DDL Disposizioni in materia fiscale e di tutela dei consumatori (A.S. 1942).

 

Relativamente all’iter del provvedimento, si segnala che:

  • Presentato in data 17 giugno 2026;
  • Assegnato alla 6° Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente il 21 luglio 2026;
  • alla scadenza del termine sono stati presentati 43 emendamenti e 1 ordine del giorno (disponibili al seguente link)

 

Relativamente al contenuto, in via generale, si segnala che, dall’illustrazione svolta in Commissione nella seduta del 29 luglio 2026, il DDL reca disposizioni in materia economica, fiscale, di tutela dei consumatori e di sostegno a specifici comparti produttivi, con l’obiettivo di rispondere a esigenze emerse in diversi settori strategici per il sistema economico e sociale del Paese.

 

Nello specifico, invece, si fa presente che l’articolo 5 concerne l’imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2026-2027. In particolare:

  • I commi da 1 a 5 consentono ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2026 e 2027 di adottare il regime di ravvedimento, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
  • Il comma 6 riduce del 30% le aliquote in considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021.
  • I commi da 7 a 9 consentono di poter usufruire del ravvedimento speciale anche ai soggetti che, negli anni tra il 2020 e il 2024, abbiano dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, a causa della diffusione della pandemia da COVID-19 oppur che hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento della propria attività, o che hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, laddove l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi.
  • I commi da 10 a 15 specificano l’ammontare dell’imposta, le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio.
  • Al comma 16 si precisa che il periodo di imposta per i soggetti di cui al comma 1 non coincide con l’anno solare.
  • Il comma 17 stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento.
  • Infine, il comma 18 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

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