Comunicato stampa del 21 ottobre 2026

La commissione indagherà su come Booking.com combatte le truffe e le frodi ai sensi della legge sui servizi digitali.

La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Booking.com possa aver violato il Digital Services Act (DSA) non avendo valutato diligentemente o mitigato efficacemente i rischi relativi ad annunci fraudolenti e tentativi di phishing. La piattaforma potrebbe inoltre aver violato il DSA in materia di trasparenza, non avendo chiaramente etichettato come pubblicità gli annunci i cui fornitori avevano pagato per ottenere un posizionamento più elevato nei risultati di ricerca mostrati agli utenti.

L’indagine si concentrerà sui seguenti ambiti:

1. Annunci fraudolenti e non conformi su Booking.com

La Commissione esaminerà se il fornitore di Booking.com abbia identificato e valutato correttamente i rischi sistemici connessi alla diffusione di contenuti illegali. Annunci falsi, ad esempio relativi a strutture inesistenti, frodi per usurpazione d’identità e offerte di alloggio non conformi possono avere effetti negativi sulla tutela dei consumatori.

L’indagine valuterà anche se la piattaforma ha adottato misure efficaci per mitigare tali rischi, tra cui la rimozione di annunci fraudolenti e non conformi.

2. Truffe di phishing che sfruttano i dati di prenotazione e degli ospiti di Booking.com

La Commissione verificherà inoltre se il fornitore di Booking.com abbia valutato e affrontato con diligenza i rischi che le truffe di phishing comportano per i consumatori.

In particolare, l’indagine si concentrerà sui rischi relativi alle modalità di condivisione dei dati di prenotazione e degli ospiti con le strutture ricettive, nonché sulla progettazione e sul funzionamento del servizio di messaggistica di Booking.com.

La Commissione esaminerà inoltre se l’azienda ha adottato misure di sicurezza sufficienti per impedire che i dati vengano utilizzati impropriamente per effettuare attacchi di phishing e sollecitare pagamenti fraudolenti.

3. Annunci sponsorizzati a pagamento non chiaramente identificabili come pubblicità

La Commissione avvierà infine un’indagine per verificare se Booking.com rispetti gli obblighi di trasparenza pubblicitaria previsti dal DSA (Digital Services Act).

I fornitori di alloggi possono rendere le proprie inserzioni più visibili nei risultati di ricerca di Booking.com pagando una commissione più elevata. Gli utenti devono essere in grado di riconoscere chiaramente che queste “inserzioni in evidenza” sono in realtà annunci pubblicitari. La Commissione verificherà inoltre se, per ogni annuncio visualizzato su Booking.com, gli utenti possano facilmente vedere chi c’è dietro, chi lo ha pagato, perché lo vedono e come possono modificare le impostazioni che determinano quali annunci vengono visualizzati.

Ai sensi del DSA (Digital Services Act), gli utenti hanno il diritto di sapere quando e per conto di chi viene loro mostrato un annuncio. Senza questa informazione, non possono distinguere se un annuncio appare in evidenza perché corrisponde alla loro ricerca o perché la struttura ricettiva ha pagato per quella visibilità.

Se provate, tali mancanze costituirebbero violazioni degli articoli 34 e 35 del DSA, che obbligano le piattaforme online di grandi dimensioni e i motori di ricerca a identificare, analizzare, valutare e mitigare i rischi sistemici; e dell’articolo 26(1), che impone ai fornitori di piattaforme online di garantire che gli utenti possano identificare chiaramente gli annunci pubblicitari e le informazioni relative ad essi.

Prossimi passi

La Commissione avvierà con urgenza un’indagine approfondita, continuando a raccogliere prove, ad esempio inviando ulteriori richieste di informazioni, conducendo interviste o ispezioni.

L’avvio di un procedimento formale conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare ulteriori misure coercitive, come provvedimenti provvisori e decisioni di non conformità. La Commissione è altresì autorizzata ad accettare gli impegni offerti da Booking.com per porre rimedio alle problematiche oggetto del procedimento.

L’avvio di un procedimento formale non pregiudica l’esito o la decisione finale, né ha ripercussioni sulle azioni di applicazione della legge intraprese da altre autorità nell’ambito di altri quadri normativi.

L’avvio di un procedimento formale esonera i coordinatori dei servizi digitali, o qualsiasi altra autorità competente degli Stati membri dell’UE, dai loro poteri di vigilanza e di applicazione del DSA in relazione alla presunta violazione dell’articolo 26, paragrafo 1, per quanto riguarda la condotta oggetto del procedimento.

Sfondo

La decisione della Commissione fa seguito a un’indagine preliminare, che ha incluso un’analisi delle relazioni di valutazione del rischio presentate da Booking.com nel 2026 e nei tre anni precedenti, delle informazioni pubblicate nelle sue relazioni sulla trasparenza e delle risposte della società alle richieste formali di informazioni inviate dalla Commissione il 23 settembre 2025 e il 26 maggio 2026. La Commissione collabora con l’Autorità olandese per i consumatori e i mercati, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui Booking.com ha sede, nell’ambito della vigilanza su Booking.com ai sensi della legge sui servizi digitali.

Il 25 aprile 2023 Booking.com è stata designata come piattaforma online di grandi dimensioni (VLOP) ai sensi del Regolamento UE sui servizi digitali (DSA).

Per ulteriori informazioni

Legge sui servizi digitali

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