Bozza delega Semplificazione 10 maggio 2023

Bozza delega Semplificazione 10 maggio 2023

Bozza disponibile

Sintesi – Disegno di legge recante delega per la semplificazione amministrativa

(Bozza entrata in CdM il 10 maggio 2023)

Capo I

Deleghe in materia di procedimenti amministrativi

Art.1

(Delega al Governo per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, di disabilità, farmaceutica e sanitaria, di autorizzazioni di polizia, di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti)

Il comma 1 prevede l’adozione entro agosto 2024 di decreti legislativi di semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi nelle materie di turismo, disabilità, farmaceutica e sanitaria, autorizzazioni di polizia e in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti.

Il comma 2 prevede l’adozione dei predetti decreti legislativi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ridefinizione e digitalizzazione dei processi; accorpamento dei procedimenti riferiti alla stessa attività o connessi con riduzione delle fasi e unificazione atti autorizzativi e titoli abilitativi; riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; semplificazione normativa vigente con unificazione disciplina applicabile a ciascun caso concreto; adeguamento livelli alla normativa comunitaria; comprensione per cittadini e imprese dei nuovi processi; aggiornamento codici o testi unici già esistenti.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR e con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tranne per le materie di autorizzazioni di polizia e di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri. I decreti legislativi di semplificazione nei settori farmaceutico, sanitario e delle disabilità, sono adottati sentita anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 4 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il comma 5 prevede che il Governo adotti entro agosto 2024 i regolamenti di semplificazione della disciplina regolamentare.

Il comma 6 prevede l’esclusione dal presente articolo delle autorizzazioni adottate dalle Autorità di pubblica sicurezza di cui agli articoli 13 e 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il comma 7 prevede che restino ferme le previsioni di cui all’articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art.2

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi nel settore del turismo)

Il comma 1 prevede che il Governo segua alcuni principi e criteri direttivi specifici per le semplificazioni quali: semplificazione per autorizzazione all’esercizio delle attività ricettive che comprenda la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande; per la trasmissione dei dati statistici; procedure di accertamento per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività termale.

Art. 3

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti per le persone con disabilità)

Il comma 1 prevede che il Governo segua i seguenti principi specifici: semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti e di accesso ai servizi sanitari, farmaceutici e per la condizione di disabilità, da parte dei cittadini e delle imprese; riduzione oneri amministrativi per i cittadini con patologie croniche e disabilità permanenti; per le esigenze di celerità e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, in materia di autorizzazioni farmaceutiche e sanitarie; per le persone con disabilità in materia di autorizzazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità, nonché in materia di accesso alle prestazioni, programmi e servizi socio-assistenziali, di istruzione, formativi e di inclusione lavorativa, socio-sanitari, sanitari e di assistenza protesica e riabilitativa; per i cittadini affetti da patologie croniche ed invalidanti ed eliminazione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti; esonero presentazione documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario; riduzione esposizione fisica di pazienti affetti da patologie già accertate e per le persone con disabilità riconosciuta; previsione ripetibilità illimitata di prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi per i pazienti cronici e patologie invalidanti e introduzione permanente delle prescrizioni farmaceutiche digitali; riduzione oneri amministrativi a carico dei familiari che assistono congiunti con disabilità; semplificazione per la protezione giuridica per le persone con disabilità e di chi se ne prende cura; concentrazione dei procedimenti connessi al riconoscimento della condizione di invalido e malato cronico; interoperabilità delle informazioni relative ai procedimenti connessi alla tutela della salute; estensione esenzione costo sul prodotto sostituivo di un farmaco già esente; potenziamento della rete di distribuzione diretta del farmaco per le persone con patologie croniche e invalidanti; semplificazione procedure di rilascio ed utilizzo della firma digitale per i servizi alle persone con disabilità; semplificazione ricezione manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici.

Art. 4

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti nei settori farmaceutico e sanitario)

Il comma 1 prevede che il Governo osservi dei principi specifici per la semplificazione nell’utilizzo e la produzione di medicinali allergeni e radiofarmaci, tariffe specifiche, incremento delle sanzioni e pubblicazione da parte dell’AIFA di una “lista di medicinali critici” per i quali questa sanzione possa essere comminata; implementazione progetto di interfaccia unica S.U.Do.Co., implementazione piattaforma informatizzata per attuare la semplificazione procedure autorizzative delle acque minerali naturali destinate ad imbottigliamento e ad uso termale, utilizzo del portale imprese per inserire autonomamente la documentazione per le richieste autorizzative e di verifica annuale, implementazione punto di accesso unico ai servizi di sanità digitale, previsione di gestione comune delle banche dati sia di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, aggiornamento flusso SIAD (Assistenza domiciliare), previsione ripetibilità illimitata prescrizioni farmaceutiche terapeutiche e riabilitative.

Art. 5

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non marcati CE)

Il comma 1 prevede che il Governo segua principi e criteri direttivi specifici: revisione attività, semplificazione procedimenti ai fini antincendio e procedimenti autorizzativi per immissione nel mercato dei prodotti, semplificazione modalità di recupero dei costi per l’attività di vigilanza e di riassegnazione somme derivanti dalle sanzioni a favore del fondo presso il Ministero dell’interno.

Art. 6

(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per l’accesso ai servizi da parte di cittadini)

Il comma 1 prevede che il Governo adotti entro giugno 2025 decreti legislativi al fine di semplificare e digitalizzare le procedure nei settori delle certificazioni digitali dell’anagrafe, i certificati di stato civile online, le notifiche digitali e l’identità digitale, la certificazione liste di leva, il domicilio digitale dei cittadini, le deleghe per l’accesso ai servizi online.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi seguano alcuni criteri: semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e di accesso ai servizi di interesse dei cittadini; valorizzare il cloud computing mediante l’armonizzazione e l’interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati; ampliare la disponibilità dei servizi pubblici digitali; favorire la diffusione della cultura digitale e la formazione delle competenze digitali nell’ambito del lavoro pubblico; dematerializzazione documenti delle pubbliche amministrazioni; individuare norme da abrogare; adeguare i livelli minimi come richiesto dall’Unione europea.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR e con i Ministri competenti per materia, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il comma 4 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Capo II

Misure in materia di semplificazione in materia farmaceutica e sanitaria

Art. 7

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

Il comma 1 prevede l’aggiunta di un articolo dopo l’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 sulla dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci.

Art. 8

(Misure di semplificazione dell’assistenza farmaceutica dei pazienti cronici)

Il comma 1 prevede che nella prescrizione di medicinali per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore possa indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile la posologia e il numero di confezioni dispensabili per un anno

Il comma 2 prevede che il farmacista informi l’assistito sulle modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegni un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni, siano definite ulteriori modalità applicative e procedure informatiche per l’attuazione del presente articolo.

Art. 9

(Disposizioni in materia di esercizio dell’attività odontoiatrica)

Il comma 1 prevede che all’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409 dopo le parole “riabilitazione odontoiatriche” siano inserite le seguenti: “L’odontoiatra può esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”.

ART.10

(Disposizioni in materia di commercializzazione dei medicinali e di sanzioni comminate da AIFA)

In via di riformulazione Salute

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 prevede che non ci siano oneri a carico della finanza pubblica per l’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 5.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.