Nel corso della settimana passata, è terminato l’iter dell’esame, in I lettura, alla Camera del DL 133/2026 Prezzi dei carburanti e ILVA (A.C. 3045). Il provvedimento è stato, dunque, trasmesso al Senato.

 

Relativamente al contenuto del provvedimento, sulla base di quanto emerso dalla discussione in Aula Camera, si segnala quanto segue:

  • nel corso dell’esame in sede referente, sono confluiti, nel testo del provvedimento, i contenuti di due ulteriori provvedimenti d’urgenza, cioè dei decreti-legge n. 139 e n. 153 del 2026, emanati nel mese di agosto in ragione del perdurare dei rincari dei prodotti energetici. La Commissione finanze ha concluso i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore nella seduta di mercoledì 9 settembre.
  • A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame in Commissione, il provvedimento si compone di 6 articoli.
  • L’articolo 1, ai commi da 1 a 3, dispone la temporanea riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. I commi 4 e 5 sono stati modificati dalla Commissione per recepire la disposizione dei richiamati decreti-legge n. 139 e n. 153.
  • L’articolo 2 autorizza un nuovo stanziamento a finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l’anno 2026 a favore di Acciaierie d’Italia Spa in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle Imprese e del made in Italy,su richiesta dell’organo commissariale e in unica soluzione, nelle more della procedura di vendita in corso.  Nel corso dell’esame della Commissione, all’articolo 2 sono stati aggiunti due nuovi commi: 2-bis e 2- ter. Le disposizioni introdotte innanzitutto assoggettano ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, tra i quali rientrano appunto gli impianti siderurgici di Ilva Spa. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, è innovata la disciplina relativa al pagamento prioritario dei debiti prededucibili sorti nel corso dell’amministrazione straordinaria del gruppo Ilva. In particolare, viene attribuita priorità, rispetto ad ogni altro credito, alla restituzione dei finanziamenti pubblici, rendendo tale disciplina applicabile anche al gruppo Acciaierie d’Italia. Si estende, poi, ad Acciaierie d’Italia Spa il regime di esonero da responsabilità degli organi commissariali e dei soggetti delegati in relazione ai pagamenti effettuati in attuazione di tale disciplina.
  • L’articolo 2-bis,inserito in sede referente, conferma l’obbligo del versamento anticipato del 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive su utili deliberati dalle società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici, già introdotto nel decreto-legge n. 153 del 2026.
  • L’articolo 2-ter, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente in Commissione, conferma quanto stabilito dal decreto-legge n. 153 del 2026, in ordine alla qualifica fiscale – a fini IRES – come spese di rappresentanza degli investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato, in particolare quelli relativi a campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile e quelli concernenti le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.
  • L’articolo 3, modificato in sede referente, reca le disposizioni di copertura finanziaria.
  • L’articolo 4 dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.

 

 

Nel corso dell’esame in Aula Camera, inoltre, sono stati esaminati e votati gli ordini del giorno.

Tra quelli accolti, in particolare, figura l’ordine del giorno n. 9/3045-A/10 Davide Bergamini, relativo alle imprese agromeccaniche.

Nello specifico, l’odg impegna il Governo ad adottare ogni opportuna ed ulteriore iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rifinanziare per i mesi successivi a maggio 2026 il credito d’imposta al 20 per cento per l’acquisto di carburante riconosciuto alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026 n. 79, estendendolo contestualmente e alle medesime condizioni anche alle imprese agromeccaniche (codice ATECO 01.61) di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 2002, n. 454, provvedendo alla relativa ed adeguata copertura finanziaria mediante l’utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

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