Nel corso della settimana è previsto il seguito della discussione congiunta dei ddl 928 e ddl 1768 (Prodotti agroalimentari di qualità), in Commissione Industria (9°) del Senato, in sede redigente.
Relativamente al DDL 928:
- l’articolo 1 indica le finalità della legge: tutelare e sostenere la conoscenza, le caratteristiche, nonché le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate e tramandate nel tempo, in base agli usi locali, uniformi e costanti, dei prodotti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, appartenenti all’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240.
- l’articolo 2 istituisce un Fondo per la concessione, in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale, nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.
- l’articolo 3 riconosce il 23 novembre di ogni anno quale Giornata nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
- l’articolo 4 dettaglia i compiti delle istituzioni scolastiche.
- l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un premio al merito, denominato «Qualità e tradizione», riconosciuto a coloro che si sono distinti per aver contribuito, nella realizzazione di uno o più prodotti agroalimentari tradizionali, a valorizzare il patrimonio agroalimentare nazionale mediante l’impiego di ingredienti di elevata qualità, aventi un impatto positivo sulla salute umana.
- l’articolo 6 reca la copertura finanziaria.
- l’articolo 7 dispone l’entrata in vigore.
Relativamente al DDL 1768:
- l’articolo 1 indica le finalità della legge: valorizzare i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) quali espressione dell’identità storica e produttiva dei territori; promuovere l’impiego, negli esercizi pubblici, di prodotti agroalimentari italiani di qualità, con particolare riguardo ai PAT, alle produzioni a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), nonché alle specialità tradizionali garantite (STG) e ai prodotti derivanti da agricoltura biologica; assicurare trasparenza e corretta informazione al consumatore; rafforzare la competitività delle filiere nazionali in coerenza con il principio di sovranità alimentare.
- l’articolo 2 reca le definizioni.
- l’articolo 3 prevede l’istituzione del marchio nazionale volontario che reca la dicitura «Esercizio di qualità – PAT e filiera italiana» ed è istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- l’articolo 4 demanda a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione delle percentuali minime o dei criteri equivalenti di utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità italiana, con specifica previsione di una quota qualificante di PAT; degli standardminimi di tracciabilità documentale, delle modalità di informazione ai consumatori, anche attraverso indicazioni nei menu o strumenti digitali, nonché delle modalità di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca del marchio nazionale volontario.
- l’articolo 5 dispone che, per svolgere le attività di verifica dei requisiti e di sorveglianza sul corretto uso del marchio, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi di associazioni di categoria rappresentative degli esercizi pubblici e della filiera agroalimentare, di consorzi, fondazioni, enti del Terzo settore e organismi collettivi senza scopo di lucro operanti nel settore, nonché di organismi di valutazione e certificazione già operanti secondo la normativa vigente.
- l’articolo 6 dispone che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’ambito delle competenze ordinarie, eserciti la vigilanza generale sul marchio, anche avvalendosi degli uffici e dei corpi ispettivi già operanti. È disposta, altresì, la sospensione o la revoca del marchio in caso di uso improprio o di dichiarazioni non veritiere, ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del consumatore e pratiche commerciali scorrette.
- l’articolo 7 stabilisce che, nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, le amministrazioni pubbliche possano prevedere criteri di aggiudicazione volti a premiare l’impiego di prodotti PAT e di qualità italiana, nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. Il possesso del marchio costituisce elemento informativo e può essere valorizzato nelle attività di promozione istituzionale già previste a legislazione vigente.
- l’articolo 8 fa salvi la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di agricoltura, valorizzazione delle produzioni tipiche, promozione territoriale e aggiornamento degli elenchi PAT, nonché il rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Inoltre, si stabilisce che le regioni possono istituire iniziative e strumenti promozionali integrativi, compatibili con il marchio nazionale volontario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- l’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
- l’articolo 10 dispone l’entrata in vigore.
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