Nel corso della settimana corrente, è previsto il seguito dell’esame in Commissione Agricoltura della Camera, in sede referente, del DDL Agricoltura (A.C. 2670).
Al riguardo, si rammenta che il DDL è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, con cui si attribuisce rilievo strategico al comparto primario nell’ambito della programmazione economico-finanziaria del Paese.
Relativamente all’iter parlamentare del DDL, si segnala quanto segue (Ultimo aggiormento: 8 giugno 2026):
- il DDL è stato approvato dal Consiglio dei ministri con procedura d’urgenza, nella seduta del 24 luglio 2025;
- in data 20 ottobre 2025, il DDL, in I lettura, è stato presentato alla Camera;
- è stato assegnato alla Commissione Agricoltura, in sede Referente, il 2 dicembre 2025;
- L’esame è stato avviato nella seduta dell’11 dicembre 2025 ed è tuttora in corso.
Relativamente al contenuto, si riporta di seguito un focus sintetico in relazione all’articolo 2, Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i contratti della filiera del frumento.
Nello specifico, l’articolo, che si compone di 7 commi, reca disposizioni per la concessione di un contributo sotto forma di credito d’imposta, per l’anno 2026, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, volto a rafforzare l’integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie agroalimentari che operano la trasformazione dei prodotti agricoli.
- Il comma 1 specifica che il beneficio è rivolto alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che, a partire dal 2026, abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana.
- Il comma 2 reca la definizione di «contratto di filiera» rilevante ai fini della concessione del credito d’imposta, intendendosi tale l’accordo scritto tra le imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e le imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana, avente ad oggetto la fornitura di frumento di origine italiana per un periodo di durata compresa fra tre anni e cinque anni, contenente:
- l’indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione;
- la pianificazione delle quantità e dei tempi di consegna;
- il rispetto di requisiti qualitativi specifici, anche riguardanti la sostenibilità ambientale e il benessere animale;
- meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.
- Il comma 3 prevede che il credito d’imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2026 al 15 novembre 2026 per l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni nonché alla connessa attività di ricerca ed è determinato sul valore complessivo dell’investimento agevolato in misura pari al:
- al 20%, per contratti di durata triennale;
- 30%, per contratti fino a 4 anni;
- 40%, per contratti fino a 5 anni.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nel corso dell’anno 2026, tramite modello F24, senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione dei crediti di imposta e dei contribuiti (pari a 2 milioni di euro per anno solare), né il limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250.000 euro). Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.
- Il comma 4 stabilisce che il regime agevolativo è subordinato al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
- Il comma 5 prevede che, con successivo decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definite le tipologie degli investimenti ammissibili e le modalità attuative per l’applicazione del credito d’imposta, inclusi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, le tipologie degli investimenti agevolabili, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti, le procedure per la richiesta e l’ottenimento del beneficio, le modalità di controllo e revoca ed eventuali limiti massimi delle spese ammissibili per ciascun beneficiario.
- Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026, il comma 6 definisce le modalità di calcolo dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascuna impresa beneficiaria. Nello specifico, per ciascun beneficiario, l’ammontare massimo di fruibilità del beneficio fiscale de quo è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
- Il comma 7 individua le modalità di coperture degli oneri derivanti dall’articolo in esame.
Condividi questo contenuto
Parlamento italiano

Parlamento Europeo


