(A.C. 2847) – CNEL – Disposizioni in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi e negli interventi sociali
In data 18 marzo 2026, la PDL in titolo è stata presentata, in I lettura, alla Camera e risulta, al momento, in fase di assegnazione (Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2026).
Il provvedimento è stato approvato dall’Assemblea del CNEL nella seduta del 26 febbraio 2026, al fine di garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali e della privacy dei cittadini. L’intervento normativo, inserendosi nel quadro normativo che ha introdotto disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (IA), caratterizza la strategia del CNEL volta alla piena valorizzazione delle politiche sociali.
La PDL si compone di un solo articolo.
Nello specifico, si inserisce l’articolo 10-bis alla legge 23 settembre 2025, n. 132, di cui:
- Il comma 1 stabilisce che i sistemi di IA e i registri condivisi vengano utilizzati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità e della privacy dei cittadini. Viene sottolineata l’importanza di tutelare le libertà individuali e di evitare ogni forma di discriminazione, imponendo il divieto assoluto di adoperare criteri discriminatori nelle modalità di accesso ai servizi sociali e nella valutazione delle attività del personale impegnato. Viene, inoltre, ribadito il principio che l’intelligenza artificiale non possa sostituire le decisioni professionali degli operatori sociali, i quali mantengono la responsabilità ultima sulle valutazioni e le decisioni adottate, tenendo conto anche di quanto definito in sede di contrattazione collettiva.
- Il comma 2 stabilisce che l’Amministrazione ha l’obbligo di informare i cittadini circa l’uso di sistemi di IA nelle procedure di gestione e valutazione delle istanze ed è tenuta a mettere a disposizione del cittadino i moduli per il consenso informato.
- Il comma 3 stabilisce che l’uso dei sistemi di IA è finalizzato principalmente all’individuazione predittiva dei bisogni emergenti, attraverso la condivisione di banche dati, e che il cittadino è informato relativamente alle modalità di utilizzo dei dati a lui o a lei riferibili.
- Il comma 4 stabilisce che le linee guida per l’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi nei servizi sociali sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, nonché le parti sociali e gli Ordini professionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il comma 5, infine, stabilisce che, in quanto compatibili, si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 14 della Legge n. 132 del 2025.
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