Commissione Sanità e lavoro (10°) – Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, del 2 febbraio 2023 – Sintesi diretta web.

La Direttrice Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alla indagine conoscitiva in oggetto, ha rilevato quanto segue.

ha fatto presente che nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono previste specifiche disposizioni, che consentono la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti, la deduzione, al detrazione o l’esclusione dal reddito dei contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale dei contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziale, nonché contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso.

La normativa fiscale prevede, inoltre, la possibilità di convertire un determinato ammontare di premi di risultato, collegati ad incrementi di produttività, in contributi di assistenza sanitaria, versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, il cosiddetto welfare aziendale, che altrimenti sarebbero state assoggettate ad imposta sostitutiva.

In materia di spesa fiscalmente agevolata, ha ricordato che l’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi prevede la detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, del 19% delle spese sanitarie sostenute dal contribuente, per la parte che eccede la franchigia ad oggi pari a 129,11 euro. Dette spese sono sostenute esclusivamente per spese mediche generiche di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR e dalle spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e protesi dentali e sanitarie in genere. Tali spese sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Sono, inoltre, detraibili le spese sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione del ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. La riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare da documentazione medica o da autocertificazione. Le patologie, malattie croniche e invalidanti sono individuate dal decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329 e dal Regolamento delle malattie rare, adottato dal Ministero della sanità con decreto 18 maggio 2001, n. 279. In tali decreti sono anche individuate le prestazioni che godono dell’esenzione.

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In allegato la sintesi della diretta web riservata ai nostri clienti.

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