Potenziale incoerenza tra la direttiva RED II e le norme nazionali dell’Italia in materia di incentivi per le comunità energetiche rinnovabili – Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione – Dario Tamburrano (The Left)
Nel 2021, il decreto legislativo n.199/2021 ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2018/2001 [1] . Nel gennaio 2024, il MASE [2] ha emanato un nuovo decreto per istituire il regime di incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili (CER). L’articolo 3, comma 2, lettera b, rimanda agli articoli 30‑32 del D.Lgs. 199/2021, i quali non escludono impianti costruiti per integrarsi in una CER, nemmeno se realizzati prima della sua costituzione formale.
Inoltre, l’articolo 11 attribuisce al GSE [3] il potere di definire le regole operative. Il GSE ha quindi stabilito un limite temporale: gli impianti che hanno richiesto incentivi prima del 22 giugno 2024 possono derogare alla regola generale, se sono entrati in servizio prima della costituzione giuridica della comunità [4] . Al contrario, per le richieste successive a conto dati, gli impianti già in esercizio non beneficiano degli stessi incentivi previsti dalla normativa vigente.
Alla luce di ciò, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
- 1.Tale approccio non contrasta con i principi di trasparenza e non discriminazione sanciti dalla RED II (articolo 21, paragrafo 6, lettera e; articolo 22, paragrafo 4, lettera i)?
- 2.Per favorire la crescita delle CER, come previsto dal pacchetto Energia e cittadini, è indispensabile che gli Stati membri rimuovano gli ostacoli amministrativi che ne limitano lo sviluppo?
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