Violazione dei diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo

5.6.2023

Interrogazione con richiesta di risposta scritta  E-001797/2023
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento

Recentemente un passeggero su sedia a rotelle proveniente da Parigi transitava per l’aeroporto di Palma di Maiorca con destinazione finale Cagliari.

Il gestore aeroportuale incaricato delle operazioni di assistenza durante il transito forniva assistenza allo sbarco dal primo volo solo dopo che l’aeromobile era già vuoto, di fatto facendo perdere la coincidenza al passeggero – al contrario di altre persone che sono riuscite a completare lo stesso piano di volo affrettando il passo.

Tale episodio non solo è una violazione dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2006, ma è anche una violazione indiretta del regolamento (CE) 261/2004. Il passeggero presenterà istanze presso le competenti autorità per i risarcimenti.

Nel 2017 la Commissione europea pubblicava la guida alle buone pratiche sul trasporto delle persone con mobilità ridotta. Tuttavia, nel frattempo la COVID-19 ha sconvolto la logistica europea e il settore del trasporto aereo di passeggeri è rimasto fortemente in crisi.

Ciò premesso, può dire la Commissione se intende prendere in futuro iniziativa per riprendere il percorso di costruzione dell’accessibilità nel trasporto europeo, ovvero intende farsi garante dei diritti dei viaggiatori più vulnerabili, che non solo hanno patito in maniera durissima la pandemia, ma evidentemente ancora oggi pagano il prezzo più caro dei suoi strascichi?

Presentazione:5.6.2023

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