In data 23 marzo 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DDL Legge annuale PMI (legge 11 marzo 2026, n. 34) (disponibile al seguente link).

 

La pubblicazione giunge al termine di un iter parlamentare, caratterizzato da tre letture:

  • Senato – S. 1484: Approvato con modifiche il 22 ottobre 2025.
  • Camera – C. 2673: Approvato con modifiche il 5 febbraio 2026.
  • Senato – S. 1484-B: approvato, in via definitiva, il 4 marzo 2026.

 

Il disegno di legge, che entrerà in vigore il 7 aprile 2026, costituisce la prima attuazione dell’articolo 18 del cosiddetto Statuto delle imprese, volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cosiddetto Small Business Act europeo.

 

Il provvedimento si compone di 26 articoli, suddivisi in sei Capi.

In particolare, tra le misure previste dall’intervento normativo, nel Capo III – Semplificazioni, l’articolo 9 esonera dall’obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali.

 

Nello specifico, la disposizione in commento interviene sul Codice delle assicurazioni private,  introducendo due nuovi commi all’articolo 122-bis, in materia di deroghe all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria.

 

  • Con il nuovo comma 1-bis, si stabilisce che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del citato codice delle assicurazioni private, rientranti nella tipologia dei carrelli, ovvero dei veicoli destinati alla movimentazione di cose, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi. La deroga all’obbligo si applica, altresì, ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

 

  • Con il nuovo comma 1-ter, si stabilisce che non sono parimenti soggetti all’obbligo di assicurazione le macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, a patto che si utilizzino esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico. Inoltre, la deroga opera soltanto se le macchine sono coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.

 

Per le ipotesi introdotte in entrambi i commi, è stabilito che, nei casi sopra citati, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

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