Con il fine di sostenere le aree a rischio di desertificazione per quanto riguarda i servizi fondamentali, è stata presentata la PDL Agevolazioni fiscali per promuovere l’insediamento di esercizi commerciali nelle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree, a prima firma dell’On. Pittalis (FI) (AC. 238).

 

In merito al contenuto dell’intervento normativo (testo del provvedimento):

L’obiettivo della proposta è quello di rilanciare il territorio montano e, in particolare, le aree a rischio di desertificazione, intervenendo su servizi fondamentali, come il trasporto pubblico e il sistema commerciale. Le disposizioni previste, operando su due fronti, mirano:

  • da un lato, a garantire le agevolazioni fiscali alle imprese già esistenti mediante l’istituzione di zone a fiscalità di vantaggio;
  • dall’altro, ad attrarre nuovi investimenti, attraverso riduzioni fiscali pensate per le cosiddette «zone franche montane».

Nello specifico, la PDL si compone di 9 articoli:

  • L’articolo 1 prevede le finalità. Inoltre, si prevede che il CIPESS, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce i criteri per l’allocazione delle risorse, prevedendo, altresì, i criteri per la delimitazione delle singole zone. Infine, è prevista la definizione di area marginale.
  • L’articolo 2 prevede l’istituzione delle zone a fiscalità di vantaggio. Queste sono individuate dalle singole regioni, sulla base dei criteri della marginalità, dell’altimetria, del prodotto interno lordo e del rischio di desertificazione. Inoltre, è prevista da parte delle regioni l’istituzione di un fondo specifico per la riduzione dei tributi per imprese e attività che contribuiscano al rilancio, alla promozione e al popolamento delle aree montane.
  • L’articolo 3 definisce le caratteristiche della zona franca montana, in cui ricadono tutti i comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3.000 abitanti, classificati come montani.
  • L’articolo 4 stabilisce la possibilità per i comuni di consentire l’avvio di esercizi commerciali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.
  • L’articolo 5 definisce una serie di interventi di riduzione fiscale a favore delle nuove attività che decidano di insediarsi nei comuni montani. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni e degli esoneri di cui al presente articolo.
  • L’articolo 6 prevede che le agevolazioni si applichino alle sole attività e imprese il cui personale dipendente, almeno per l’85%, risieda nelle zone o nei comuni di riferimento e per i quali l’agevolazione viene concessa.
  • L’articolo 7 prevede misure di decontribuzione per l’assunzione di lavoratori con più di 35 anni di età in favore di imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune montano e nel caso in cui il lavoratore assunto abbia la residenza in un comune montano o all’interno del sistema locale montano del lavoro.
  • L’articolo 8 definisce gli interventi per il potenziamento del trasporto pubblico nelle aree montane marginali e a rischio di desertificazione.
  • L’articolo 9, infine, prevede la norma finanziaria.

 

In merito all’iter parlamentare:

  • La PDL è stata presentata il 13 ottobre 2022, in I lettura, alla Camera;
  • In data 27 aprile 2026, è stata assegnata alle Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) della Camera, per l’esame in sede referente. Al momento, l’esame non è stato ancora avviato.

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