A seguito dell’approvazione, in I lettura, alla Camera, il DL 25 Maltempo (A.S. 1876) è stato trasmesso, in II lettura, al Senato e assegnato alla Commissione Ambiente, che ne ha avviato l’esame, in sede referente, nella seduta di venerdì 17 aprile 2026.
Nel corso della seduta, il rel. Sigismondi (FDI) ha illustrato l’articolato, tra cui l’articolo 8, relativo alla Sospensione di termini in favore delle imprese.
Nello specifico, la disposizione si compone di cinque commi:
- Ai commi 1 e 2, sospende per le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in questione, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026, i versamenti riferiti al diritto annuale spettante alle camere di commercio, nonché gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026. I già menzionati eventi sono da considerarsi causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni alla Centrale dei rischi.
- I commi 3 e 4 dispongono la sospensione per le medesime imprese, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, dei termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni relativi ad atti e documenti da presentare presso le camere di commercio.
- Il comma 5 prevede l’applicazione delle norme del Codice civile per le locazioni stipulate dai titolari, ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, di attività economiche colpite dai già menzionati eventi, in luogo delle norme in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione recate dalla legge n. 392 del 1978.
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