Nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto 2026, alle ore 20, in Commissione Trasporti della Camera scade il termine per la presentazione di proposte emendative al DDL Riordino governance portuale (A.C. 2925).

 

Al riguardo si rammenta che:

  • l’esame è stato avviato, dalla Commissione Trasporti in sede referente, nella seduta 4 giugno 2026;
  • il 10 giugno 2026, è stato avviato il ciclo di audizioni, che è si concluso il 29 luglio 2026, con l’audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

In particolare, dalla relazione illustrativa che è stata svolta dai relatori Frijia (FDI) e Furgiugele (LEGA), si evince che DDL apporta modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente la legislazione in materia portuale, con particolare riguardo alla disciplina relativa all’organizzazione delle Autorità di sistema portuale nonché agli investimenti per la manutenzione, il potenziamento e la realizzazione delle infrastrutture dei porti.

Il disegno di legge si compone di 29 articoli. Di questi, l’articolo 9 concerne l’introduzione degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Nello specifico, le disposizioni introducono nella legge n. 84 del 1994 la disciplina organica di Porti d’Italia S.p.A. Sono regolati la costituzione della società, il capitale sociale, l’oggetto sociale, la composizione degli organi, le attività svolte in regime di concessione, le attività eventualmente svolte in regime di mercato e le forme di coordinamento con le Autorità di sistema portuale. Per le attività svolte in regime di concessione, Porti d’Italia S.p.A. è titolare di diritti speciali ed esclusivi ed è incaricata della realizzazione degli investimenti strategici individuati dal Piano nazionale e dall’accordo di programma. Al di fuori di tale perimetro, la società può svolgere attività di mercato, ma nel rispetto di limiti precisi, volti a evitare conflitti di interesse e alterazioni della concorrenza. A tal fine, il testo prevede sistemi di contabilità separata, il divieto di utilizzare risorse pubbliche per finanziare attività di mercato e un modello di separazione organizzativa e funzionale. Sempre l’articolo 9 disciplina il raccordo con le Autorità di sistema portuale attraverso una convenzione-quadro tra Porti d’Italia S.p.A. e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità, nonché mediante successive convenzioni attuative con le singole Autorità. Tali strumenti sono destinati a regolare le attività di comune interesse, le interferenze operative, il rilascio degli atti di assenso, i profili organizzativi e l’eventuale avvalimento reciproco di risorse e dotazioni.

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