Nel corso della settimana corrente, è previsto, in Commissione Ambiente del Senato, il seguito dell’esame del ddl 1836 Cattura della CO2.

Il provvedimento in è stato illustrato nella seduta della Commissione del 5 maggio 2026, dalla quale si evince che nel ddl, collegato alla manovra di finanza pubblica, è confluito il contenuto di quelli che, nella previsione originaria del Piano strutturale di bilancio di medio termine, dovevano essere tre distinti disegni di legge, in materia, rispettivamente, di cattura e stoccaggio della CO₂; idrogeno; mercato del gas naturale e riduzione delle emissioni di metano. Successivamente, il Documento di finanza pubblica 2025 ha previsto che i tre disegni di legge suddetti confluissero in un unico testo, in ragione del fatto che essi erano caratterizzati da finalità tutte riconducibili all’attuazione del PNIEC e avevano, in particolare, il medesimo scopo di decarbonizzazione nei settori industriali.

Il provvedimento si compone di 4 articoli. Tra questi, l’articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di una disciplina organica delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio (la cosiddetta “filiera CCUS”). Sempre dalla illustrazione svolta in Commissione, si evince che:

  • Tale disciplina dovrà essere adottata in un’ottica di complementarietà rispetto all’impiego delle fonti rinnovabili e ai processi di efficientamento energetico per l’abbattimento delle emissioni di biossido di carbonio nel settore industriale, nella produzione termoelettrica, anche da rifiuti urbani, nella produzione di gas a basso tenore di carbonio, nell’utilizzo di combustibili di origine biogenica e nel prelievo di biossido di carbonio direttamente dall’atmosfera.
  • Le attività di trasporto tramite rete e di stoccaggio geologico, che presentano caratteristiche di monopolio naturale, saranno sottoposte alla regolazione dell’ARERA. L’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio dovrà avvenire secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti. Dovranno essere quindi previste ulteriori modalità di trasporto del biossido di carbonio, diverse da quelle di trasporto tramite rete (attraverso condotte), che non presentino i caratteri propri dell’attività in regime di monopolio naturale e possano essere svolte in regime di concorrenza, nonché regole per la separazione delle attività della filiera CCUS, al fine di promuovere la concorrenzialità delle attività di cattura, trasporto e utilizzo del biossido di carbonio, diverse da quelle tramite rete.
  • Il legislatore delegato dovrà inoltre definire: uno specifico procedimento per l’approvazione dei piani di sviluppo delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio; il regime di diritti e responsabilità in relazione alle attività di cattura, trasporto, stoccaggio e utilizzo; standard tecnici di qualità e sicurezza delle attività relative a ciascun segmento della filiera; un procedimento unico per il rilascio di ogni titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di CCUS, ivi compresi quelli di compatibilità ambientale. Dovrà infine essere stabilito che il procedimento unico per il rilascio dei titoli abilitativi allo svolgimento delle attività di stoccaggio comprenda anche la concessione del relativo sito.

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